Dal 1° luglio 2026 è pienamente operativo il nuovo assetto doganale per le importazioni di modesto valore generate dall’e-commerce extra-UE. Con l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2026/382, è stata definitivamente eliminata la franchigia doganale prevista per le merci con valore intrinseco non superiore a 150 euro. Una soglia che per anni ha permesso a milioni di piccoli acquisti online provenienti da Paesi terzi di entrare in UE senza dazio.
Al posto della vecchia esenzione, il legislatore unionale ha introdotto un dazio forfetario temporaneo di 3 euro per articolo, reso operativo sul piano dichiarativo dal regolamento delegato (UE) n. 2026/1022, che modifica le regole tecniche già previste dal regolamento (UE) n. 2015/2446.
Un dazio “per articolo”, non per spedizione
Il punto tecnico più delicato riguarda proprio la nozione di “articolo”: il prelievo di 3 euro non si applica al pacco nel suo insieme, ma a ciascun bene distinto contenuto al suo interno. Una spedizione con più prodotti diversi genera quindi un dazio moltiplicato per il numero di articoli, un aspetto che marketplace e venditori online devono considerare attentamente nella strutturazione delle informazioni doganali di dettaglio.
Cambia anche il ruolo della dichiarazione H7, il set semplificato di dati un tempo collegato proprio alla franchigia da 150 euro: oggi diventa lo strumento attraverso cui si dichiarano le merci soggette al nuovo dazio, imponendo maggiore attenzione da parte di operatori postali, corrieri espresso e rappresentanti doganali.
Il nodo dei resi: nessun rimborso automatico
L’aspetto probabilmente più rilevante per chi vende online riguarda la gestione delle restituzioni. Le nuove regole escludono espressamente, per le vendite a distanza, la possibilità di invalidare la dichiarazione doganale originaria quando la merce viene reintrodotta in UE dopo un reso. Questo significa che il dazio versato in dogana all’importazione non è recuperabile solo perché il cliente ha restituito il prodotto.
Una scelta coerente con la logica di semplificazione che ha ispirato l’intero impianto: ammettere l’invalidamento sistematico in caso di reso avrebbe moltiplicato le pratiche di rimborso per importi individualmente modesti, vanificando l’obiettivo di gestire in modo efficiente flussi di importazione a volumi altissimi.
Cosa devono fare gli operatori
Per marketplace, e-seller e intermediari logistici, il dazio diventa un costo potenzialmente non recuperabile da inserire nel pricing e nelle politiche sui resi. È il momento di:
- rivedere le condizioni di vendita e le policy sui resi gratuiti;
- verificare l’allineamento tra sistemi commerciali, logistici e doganali;
- valutare come ripartire il costo del dazio tra piattaforma, venditore e consumatore finale.
È prevista una fase transitoria per alcuni dati dichiarativi, obbligatori solo dal 1° novembre 2026 (ma forniibili volontariamente già ora): un margine utile per adeguare gradualmente i sistemi informativi, senza però poter rinviare l’applicazione sostanziale del nuovo prelievo, già in vigore.
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