Criptovalute e autoriciclaggio: quando l’acquisto di cryptoasset diventa penalmente rilevante

Una recente pronuncia della Cassazione penale offre un’indicazione importante per chi opera con asset digitali provenienti da attività illecite: l’acquisto di criptovalute, se inserito in un meccanismo idoneo a ostacolare la tracciabilità dei fondi, può integrare il reato di autoriciclaggio previsto dall’art. 648-ter.1 del codice penale.

Il caso concreto

Alla base della vicenda vi era un reato presupposto di natura tributaria: la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, disciplinata dall’art. 11 del D.Lgs. 74/2000. Le indagini avevano ricostruito un meccanismo articolato: il denaro sottratto alla riscossione coattiva veniva convertito in criptovalute, il cui percorso era stato reso volutamente opaco attraverso un servizio di “mixing” — una tecnica che mescola le transazioni di più utenti per rendere impossibile ricostruirne la provenienza — e successivo inserimento in portafogli destinati ad attività di investimento e scambio.

I giudici di merito avevano già disposto il sequestro, ritenendo che il profitto derivante dal mancato versamento dell’imposta fosse stato trasformato proprio attraverso questo meccanismo.

Il cuore della decisione: la natura giuridica della criptovaluta

Il punto più interessante della sentenza riguarda l’inquadramento giuridico dei cosiddetti cryptoasset. La Cassazione ne riconosce la natura mutevole e in continua evoluzione, ma ne afferma con chiarezza la rilevanza economica: si tratta di beni “smaterializzati” — non semplicemente immateriali, ma privi di qualunque corrispondente fisico — che tuttavia rappresentano un valore reale, proprio perché richiedono un rapporto di cambio con le valute tradizionali per potersi manifestare economicamente.

Da questa constatazione, i giudici fanno discendere una conclusione netta: la criptovaluta è una “res in commercium”, oggetto di autonomi rapporti giuridici e quindi idonea a soddisfare un interesse patrimoniale. Può dunque rientrare a pieno titolo nella nozione giuridica di “bene”, suscettibile di formare oggetto di diritti — un inquadramento che consente di applicare a questi asset la disciplina del riciclaggio e dell’autoriciclaggio, richiamando anche i principi della direttiva UE 843/2018.

Nessuna sovrapposizione tra i due reati

Un aspetto tecnico rilevante riguarda il rapporto tra il reato tributario presupposto e l’autoriciclaggio: la Cassazione esclude che vi sia identità o sovrapposizione tra le due condotte, e nemmeno tra i relativi profitti. Questo consente, dal punto di vista processuale, l’applicazione di un doppio sequestro: uno collegato al reato fiscale, l’altro al successivo reimpiego trasformativo in criptovalute.

L’esimente non si applica

La sentenza chiarisce anche un ultimo profilo, relativo alla causa di non punibilità prevista dal comma 5 dell’art. 648-ter.1 c.p. Questa esimente opera solo quando l’agente utilizza o gode direttamente dei beni provento del reato, senza compiere operazioni idonee a ostacolarne l’identificazione. Nel caso esaminato, invece, il ricorso a un servizio di mixing rappresenta proprio quel quid pluris trasformativo che rende impossibile invocare l’esimente, confermando così la sussistenza del reato di autoriciclaggio.

Implicazioni pratiche

La decisione segna un punto fermo per la qualificazione giuridica dei cryptoasset in ambito penale-tributario e conferma un orientamento sempre più attento ai meccanismi di occultamento basati su strumenti digitali. Per chi si occupa di compliance fiscale e patrimoniale, il messaggio è chiaro: la conversione di provento illecito in criptovaluta, soprattutto se accompagnata da tecniche di anonimizzazione, non sfugge alla qualificazione come autoriciclaggio, con conseguenze rilevanti anche sul piano del sequestro dei beni.

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