L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato la versione definitiva dell’aggiornamento dell’OIC 5, il principio contabile che disciplina la redazione dei bilanci di liquidazione previsti dall’art. 2490 del codice civile. Il nuovo standard si applica obbligatoriamente ai bilanci relativi a esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027, ma è già possibile adottarlo in via anticipata per gli esercizi avviati dal 1° gennaio 2026.
Perché si è resa necessaria la revisione
Il progetto di aggiornamento nasce da alcune criticità operative emerse nell’applicazione della precedente versione del principio. La più rilevante riguardava la valutazione delle attività al valore di realizzo: questo criterio, nella prassi, risultava spesso disapplicato proprio nei casi in cui il valore di realizzo superava quello contabile, per ragioni prudenziali e per la responsabilità che ne deriva in capo ai liquidatori.
Una seconda criticità riguardava il fondo per costi e oneri della liquidazione, che veniva frequentemente rilevato solo in parte, o non rilevato affatto, a causa delle difficoltà nello stimare in modo attendibile tutti gli elementi da considerare lungo l’intera durata della procedura.
Le principali novità del nuovo principio
Per rispondere a queste criticità, il nuovo OIC 5 adotta un impianto più prudenziale e operativamente più semplice da applicare:
- per le poste dell’attivo si utilizza il minore tra il costo e il valore di presumibile realizzo desumibile dall’andamento di mercato;
- per le poste del passivo si utilizza il valore di presumibile estinzione;
- gli oneri della liquidazione vengono iscritti a fondo solo quando esiste un’obbligazione non evitabile per la società, non collegata al completamento della procedura.
Cambia anche la struttura degli schemi di bilancio: le voci dell’attivo sono classificate esclusivamente per natura, abbandonando la distinzione tra attivo immobilizzato e circolante — salvo che sia prevista la prosecuzione, anche parziale, dell’attività d’impresa, nel qual caso restano gli schemi ordinari. Vengono inoltre introdotte voci specifiche nello Stato Patrimoniale per distinguere le attività destinate alla liquidazione da quelle in continuità (come richiesto dall’art. 2490 c.c.), e nel Conto Economico per plusvalenze, minusvalenze e rivalutazioni realizzate nella fase liquidatoria.
Il criterio di valutazione degli attivi destinati alla vendita
Le attività destinate alla vendita sono valutate al minore tra costo e valore di realizzazione in liquidazione (prezzo di vendita al netto dei costi diretti di dismissione), tenendo conto delle condizioni di vendita effettivamente applicabili nella fase liquidatoria. Il principio chiarisce espressamente che questo valore può non coincidere con il valore di mercato ordinario, potendo la società, per esigenze di liquidità, decidere di vendere a prezzi inferiori pur di ottenere un incasso immediato.
Accogliendo le osservazioni pervenute in sede di consultazione, la versione definitiva introduce inoltre una facoltà (non un obbligo): al ricorrere di determinate condizioni — in particolare la certezza del buon esito dell’operazione e l’attendibilità del valore stimato — è possibile valutare gli attivi al valore di realizzazione in liquidazione anche quando superiore al valore netto contabile.
Le regole di prima applicazione
Per la transizione al nuovo principio, l’OIC stabilisce che:
- gli effetti dell’applicazione vanno rilevati retroattivamente in bilancio, secondo le regole dell’OIC 29 sui cambiamenti di principi contabili;
- le società che hanno già applicato la precedente versione dell’OIC 5 possono continuare a farlo fino alla chiusura della procedura di liquidazione in corso, senza obbligo di transitare al nuovo standard.
Cosa cambia in pratica per i liquidatori
Il nuovo principio offre ai liquidatori un quadro più chiaro e meno esposto a incertezze interpretative, sia per la valutazione degli attivi sia per la stima degli oneri di liquidazione, riducendo il rischio di responsabilità collegato a scelte valutative non adeguatamente supportate dal principio contabile.
