Svizzera fuori dalla black list: il favor rei si applica anche al passato? La giurisprudenza sembra divisa

L’uscita della Svizzera dalla black list dei Paesi a fiscalità privilegiata, decorsa dal 1° gennaio 2024, ha aperto un problema tutt’altro che teorico: cosa succede alle violazioni sul monitoraggio fiscale commesse negli anni precedenti, quando la Svizzera era ancora considerata Paese black list? La giurisprudenza di merito, ad oggi, non ha trovato una risposta univoca.

Cosa è cambiato dal 2024

Con l’eliminazione della Svizzera dalla black list, l’omessa indicazione nel quadro RW di investimenti e attività detenuti in territorio elvetico non fa più scattare, dal 2024 in avanti, la presunzione legale per cui gli importi non dichiarati si considerano costituiti con redditi sottratti a tassazione in Italia — presunzione che comportava il raddoppio delle sanzioni da dichiarazione omessa o infedele e dei termini di accertamento.

L’eventuale violazione degli obblighi di monitoraggio resta punita, ma solo con le sanzioni ordinarie previste dalla normativa RW, comprese tra il 3% e il 15% dell’importo non dichiarato, senza più margini per il raddoppio. A questo si aggiunge che, già dal 2016, la Svizzera era stata inserita nella white list, il che ha reso superfluo, per le persone fisiche, il cosiddetto approccio look through sugli investimenti detenuti in territorio svizzero, così come l’obbligo di indicare il picco di disponibilità dei conti correnti detenuti presso intermediari elvetici.

Il nodo: la retroattività del trattamento più favorevole

Il problema riguarda la possibile applicazione retroattiva del trattamento più favorevole introdotto dal 2024 anche alle violazioni commesse negli anni precedenti. La norma di riferimento è l’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 472/97, secondo cui, quando la legge in vigore al momento della violazione e una legge successiva prevedono sanzioni di diversa entità, si applica quella più favorevole — a meno che il provvedimento sanzionatorio sia ormai definitivo.

Volendo applicare questo principio (il cosiddetto favor rei) al caso della Svizzera, si potrebbero distinguere due effetti: per le sanzioni ordinarie sul quadro RW, si tratterebbe di favor rei in senso stretto (la violazione resta punibile, ma nella misura ordinaria anziché raddoppiata); per la presunzione legata al raddoppio, invece, si configurerebbe una vera e propria abolitio criminis, poiché, venuta meno la qualifica di Paese black list, cadrebbe l’intero impianto sanzionatorio che su di essa si fondava.

L’orientamento prevalente: nessuna retroattività

La tesi che finora prevale nella giurisprudenza di merito esclude l’applicazione del favor rei, ritenendo che l’eliminazione della Svizzera dalla black list valga solo dal 2024 in avanti, in coerenza con il principio secondo cui la legge tributaria dispone solo per il futuro. In questa direzione si sono espresse pronunce di corti di giustizia tributaria di primo grado, che hanno escluso qualsiasi retroattività, lasciando fermi gli accertamenti relativi alle annualità fino al 2023. Un orientamento negativo era già emerso, in passato, anche su casi analoghi.

Una voce fuori dal coro

Non mancano, tuttavia, pronunce di segno opposto: una corte di giustizia tributaria ha invece applicato il favor rei, riducendo al 3% le sanzioni RW anche per le annualità precedenti all’uscita della Svizzera dalla black list.

Una questione ancora aperta

Il contrasto interpretativo tra le corti di merito lascia irrisolta una questione che riguarda potenzialmente un numero significativo di contribuenti con posizioni pregresse legate a investimenti e attività detenute in Svizzera. In assenza di un chiarimento definitivo — che potrebbe arrivare solo da un intervento della Cassazione o da un chiarimento normativo — la sorte delle sanzioni relative alle annualità anteriori al 2024 resta legata all’orientamento della singola corte chiamata a giudicare.

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