Il sistema di scambio automatico dei dati sulle cripto-attività è destinato a produrre, nel rapporto tra contribuenti e amministrazioni fiscali, un effetto paragonabile a quello che a suo tempo ha accompagnato l’introduzione degli standard di trasparenza sui conti finanziari. Anche in questo ambito, l’azione si sviluppa su un doppio binario: quello dell’Unione Europea e quello, più ampio, promosso dall’OCSE a livello globale.
Il quadro normativo: DAC 8 e CARF
Sul fronte europeo è stata approvata la direttiva 2023/2226/UE (DAC 8), che modifica la precedente direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale. In parallelo, a livello internazionale, l’OCSE ha elaborato il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), un quadro che coinvolge sia gli Stati membri UE sia Paesi terzi, con l’obiettivo di ampliare lo scambio di dati per contrastare sia l’evasione fiscale sia l’uso improprio delle cripto-attività a fini di riciclaggio.
In Italia, l’attuazione di entrambi gli strumenti è avvenuta attraverso il D.Lgs. 194/2025, integrato più di recente dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 186865/2026. La base giuridica dell’impegno assunto dall’Italia sul CARF risiede nel Multilateral Competent Authority Agreement (CARF MCAA), l’accordo multilaterale tra amministrazioni fiscali che dà attuazione allo scambio anche con Paesi terzi.
Chi scambia i dati, e quando
Aggiornando le indicazioni del Global Forum dell’OCSE al 23 giugno 2026, gli Stati e territori complessivamente coinvolti nello scambio sono 76, con un calendario di adesione scaglionato — un modello già sperimentato circa dieci anni fa con il primo scambio automatico dei dati sui conti finanziari.
Il primo gruppo, composto da 46 giurisdizioni, procederà ai primi invii nel 2027, con riferimento ai dati relativi alle operazioni del 2026. Ne fanno parte 26 dei 27 Stati membri dell’Unione Europea (l’unica eccezione è Cipro), insieme a 20 Paesi terzi tra cui il Regno Unito, il Giappone, la Corea, la Norvegia e le Isole Cayman, oltre ad alcuni territori europei non appartenenti all’UE che partecipano come early adopters (Isole Fær Øer, Isole del Canale, Isola di Man, San Marino, Liechtenstein).
Un secondo gruppo di 29 Stati — tra cui proprio Cipro, oltre a Svizzera, Australia, Canada, Hong Kong, Singapore, Israele, Emirati Arabi Uniti e Turchia — effettuerà il primo scambio nel 2028, sui dati del 2027.
Gli Stati Uniti restano, al momento, l’unica giurisdizione che ha già pianificato il proprio primo scambio solo nel 2029, con riferimento alle operazioni del 2028. L’IRS ha nel frattempo già predisposto un modello dedicato a uso interno (il Form 1099-DA), attraverso il quale gli intermediari comunicano le informazioni sia all’amministrazione fiscale sia direttamente al contribuente investitore, per la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi.
Cosa cambia per i contribuenti italiani
Il nuovo sistema di scambio è destinato a generare, con ogni probabilità, lettere dell’Agenzia delle Entrate volte a segnalare presunte anomalie e a indicare le modalità per regolarizzare la propria posizione. Rispetto ai conti finanziari tradizionali, l’impatto potrebbe risultare più pervasivo per alcuni fattori concorrenti: l’eliminazione della soglia reddituale di 2.000 euro sotto la quale i guadagni da cripto-attività non erano imponibili, l’elevato numero di soggetti — anche minorenni — che operano su questi asset, e il fatto che lo scambio riguardi non solo le persone fisiche ma anche altre entità.
Chi opera su exchange esteri situati in Stati che hanno già implementato il CARF MCAA dovrebbe quindi prestare particolare attenzione, non solo sul piano reddituale, ma anche rispetto agli obblighi di monitoraggio fiscale da assolvere nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.
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