Il recente decreto correttivo alla riforma fiscale, approvato in via definitiva agli inizi di agosto, introduce tra le sue numerose novità anche una proroga significativa per le imprese che stanno completando il percorso di ammissione al regime di adempimento collaborativo: il termine per la certificazione del sistema integrato di gestione e controllo del rischio fiscale slitta al 31 dicembre 2026.
A chi si applica la proroga
Il differimento riguarda specificamente le imprese che hanno presentato domanda di ammissione al regime nel corso del 2024 (dopo la metà di gennaio) e nel 2025. Per questi soggetti, la nuova scadenza per la certificazione va così a coincidere con quella già prevista per le imprese “storiche”, ossia quelle già aderenti al regime o che avevano presentato istanza di accesso prima di tale data. Queste ultime non devono presentare la certificazione di disegno del sistema di controllo, poiché il loro impianto è già stato validato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, ma restano comunque tenute a un’attestazione sull’efficacia operativa del sistema, rilasciata da un professionista indipendente che verifichi la continuità e la correttezza dei controlli effettivamente svolti.
Perché la proroga era necessaria
Si tratta di un adempimento particolarmente complesso, sia per le imprese coinvolte sia per i professionisti chiamati a certificarlo, dato il livello di dialogo e di verifica documentale richiesto tra le parti. La proroga consente quindi di affrontare questo passaggio con maggiore respiro organizzativo.
Il chiarimento sull’aggiornamento triennale
Un documento di prassi pubblicato in contemporanea dall’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche la tempistica per l’aggiornamento triennale della certificazione. Per le certificazioni rilasciate entro il termine prorogato del 31 dicembre 2026, l’aggiornamento successivo dovrà essere acquisito entro il 31 dicembre 2029. Questa certificazione di aggiornamento dovrà contenere la valutazione di efficacia operativa per tutti i periodi d’imposta compresi tra la data di presentazione dell’istanza originaria (2024 o 2025) e il 2028.
Per i soggetti già ammessi al regime, o che avevano già presentato istanza prima della metà di gennaio 2024, l’attestazione di efficacia operativa da acquisire entro fine 2026 dovrà riguardare l’attività di controllo svolta nel biennio 2024-2025; la successiva attestazione, relativa alle annualità 2026-2027-2028, andrà invece acquisita entro il 31 dicembre 2029.
Le carenze non significative e il ruolo del certificatore
Il documento di prassi conferma inoltre un aspetto operativo delicato per i professionisti incaricati della certificazione: quello relativo alla descrizione delle eventuali carenze non significative riscontrate nel sistema di controllo, insieme all’indicazione delle azioni correttive da intraprendere.
Su questo punto si era discusso a lungo, perché indicare in prima persona le azioni correttive da adottare potrebbe rappresentare una minaccia all’indipendenza del certificatore. L’orientamento confermato dall’Agenzia chiarisce che il professionista deve limitarsi a riportare le carenze non significative effettivamente riscontrate e a indicare le azioni che l’impresa stessa ha individuato per porvi rimedio, senza suggerire direttamente quali misure adottare. Queste informazioni potranno essere richiamate nella relazione del certificatore ed eventualmente riportate in allegato, a fini puramente informativi per l’Agenzia.
In sintesi
Per le imprese che hanno intrapreso il percorso di adesione al regime di adempimento collaborativo negli ultimi due anni, la proroga rappresenta un’opportunità concreta per completare con maggiore cura un adempimento tecnicamente impegnativo, senza compromettere la qualità del lavoro di verifica richiesto al certificatore indipendente.
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