Un recente documento di prassi pubblicato dall’Agenzia delle Entrate offre per la prima volta un quadro organico delle profonde trasformazioni che hanno investito il regime di adempimento collaborativo, ridisegnato dalla riforma fiscale e dai successivi decreti attuativi. Il documento segna un passaggio importante nell’evoluzione di questo istituto, che da strumento riservato a pochi grandi gruppi si sta trasformando in uno dei pilastri del nuovo rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuenti.
Dal controllo alla collaborazione
Per comprendere la portata della riforma è utile ripercorrerne brevemente le origini. A partire dagli anni duemila, il modello tradizionale di amministrazione tributaria fondato sul controllo e sulla sanzione ex post ha progressivamente lasciato spazio, a livello internazionale, a un approccio diverso, basato sulla trasparenza preventiva e sul dialogo costante tra impresa e fisco. Esperienze straniere legate alla vigilanza sui sistemi di controllo interno, insieme alle successive elaborazioni in sede OCSE, hanno valorizzato l’importanza dei sistemi di gestione del rischio fiscale come strumento più efficiente rispetto ai controlli tradizionali.
In questo contesto, il legislatore italiano aveva introdotto già da tempo il regime di adempimento collaborativo, fondato su un principio semplice: le imprese garantiscono piena trasparenza sui propri rischi fiscali attraverso un adeguato sistema di controllo interno, mentre l’Amministrazione si impegna a fornire risposte preventive, rapide e trasparenti.
Una platea di contribuenti molto più ampia
Uno degli aspetti più significativi della riforma riguarda proprio l’ampliamento della platea di soggetti che possono accedere al regime. La soglia dimensionale di accesso, inizialmente fissata a un livello molto elevato di ricavi, è stata progressivamente abbassata secondo una scansione temporale precisa: 750 milioni di euro dal 2024, 500 milioni dal 2026, fino a 100 milioni di euro dal 2028. L’obiettivo dichiarato è rendere l’adempimento collaborativo uno strumento accessibile a una fetta molto più ampia del tessuto imprenditoriale italiano.
Particolarmente rilevante è anche la possibilità di accesso “per gruppo”: possono infatti entrare nel regime anche società che, considerate singolarmente, non raggiungerebbero la soglia dimensionale richiesta, purché facciano parte di un gruppo in cui almeno una società possieda tali requisiti e sia stato adottato un sistema integrato di gestione del rischio fiscale esteso all’intero gruppo, inteso ora in senso civilistico e non più limitato al solo perimetro del consolidato fiscale nazionale.
Il sistema di controllo del rischio fiscale diventa “certificato”
Il cuore della riforma riguarda però l’evoluzione del sistema di controllo del rischio fiscale. Se in passato questo sistema poteva essere costruito in modo fortemente personalizzato e veniva valutato caso per caso dall’Agenzia, il nuovo impianto normativo punta verso una progressiva standardizzazione, introducendo la certificazione del sistema da parte di professionisti indipendenti iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti.
Questa novità persegue una duplice finalità: garantire livelli minimi di qualità dei sistemi di controllo adottati dalle imprese, e rafforzare il collegamento tra l’affidabilità del sistema e i benefici premiali riconosciuti a chi aderisce al regime. Viene inoltre chiarito che i modelli di controllo già sviluppati per altre finalità normative possono costituire un valido presidio anche per la gestione dei rischi fiscali, evitando così duplicazioni nei controlli.
I benefici concreti per chi aderisce
La riforma interviene in modo incisivo anche sul piano premiale, con una struttura articolata su due livelli di protezione.
Il primo livello prevede l’esclusione totale delle sanzioni amministrative e della rilevanza penale, quando ricorrono congiuntamente alcune condizioni: comunicazione preventiva dei rischi fiscali, informazioni complete ed esaurienti, assenza di condotte fraudolente, piena corrispondenza tra il comportamento effettivamente tenuto e quello rappresentato all’Amministrazione.
Il secondo livello prevede invece la riduzione a metà delle sanzioni amministrative, per i rischi di adempimento correttamente mappati nel sistema di controllo, e per i rischi interpretativi non significativi censiti nella mappatura ma non oggetto di specifica comunicazione preventiva.
A questi benefici si aggiungono la riduzione dei termini di accertamento fino a tre anni per i soggetti dotati di sistema certificato e di visto pesante, e l’estensione degli effetti premiali anche a fattispecie relative ad annualità precedenti l’ingresso nel regime, purché comunicate spontaneamente nei termini previsti.
Nuovi strumenti di dialogo preventivo
Tra le novità procedurali più interessanti spicca il rafforzamento del contraddittorio preventivo: prima di emettere una risposta negativa a un interpello abbreviato o a una comunicazione di rischio, l’Agenzia è ora tenuta a notificare al contribuente uno schema di risposta, concedendo almeno trenta giorni per presentare osservazioni. Si tratta di un vero momento partecipativo anticipato, coerente con la logica collaborativa che ispira l’intero regime.
Una struttura organizzativa dedicata
Sul piano organizzativo, dal 1° aprile 2026 è operativa una nuova Direzione specialistica dedicata all’adempimento collaborativo, con sedi a Roma e Milano, chiamata a svolgere il ruolo di interlocutore unico per tutte le imprese aderenti al regime. Una scelta che conferma la volontà di concentrare le competenze in una struttura altamente specializzata, capace di sviluppare una conoscenza approfondita delle imprese coinvolte e dei relativi sistemi di controllo interno.
© 2026 Simone Messori – Dottore Commercialista e Revisore Legale. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta dell’autore.
