Partecipata estera con regime fiscale speciale: niente participation exemption

Con la risposta a interpello n. 135/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto cruciale per chi detiene partecipazioni in società estere e intende beneficiare della participation exemption (PEX) in caso di cessione: la presenza di un regime fiscale speciale nello Stato della partecipata può far perdere il diritto all’esenzione, anche quando lo Stato in questione non è generalmente considerato “a fiscalità privilegiata”.

Il primo requisito oggettivo della PEX

L’art. 87, comma 1, lett. c), del TUIR richiede, tra le condizioni per beneficiare della PEX, che la società partecipata non sia residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata (il cosiddetto “primo requisito oggettivo”). Il requisito deve sussistere ininterrottamente sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per le partecipazioni detenute da più di cinque periodi d’imposta e cedute a controparti estranee al gruppo del dante causa, è sufficiente che la condizione sussista per i cinque periodi d’imposta precedenti la cessione.

Il caso concreto: la partecipata serba

Nel caso esaminato dall’interpello, la società partecipante italiana cede una partecipazione in una società residente in Serbia, non appartenente al medesimo gruppo, che applica una norma speciale sulla tassazione dell’utile delle persone giuridiche.

Secondo l’art. 47-bis del TUIR, per gli Stati o territori extra-UE e non aderenti allo Spazio economico europeo, i regimi fiscali si considerano privilegiati in due ipotesi:

  • quando la partecipata non residente è controllata dal partecipante italiano e sconta una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella italiana (lett. a);
  • quando la partecipata non è controllata dal partecipante e il livello nominale di tassazione è inferiore al 50% di quello italiano, tenendo conto anche di eventuali regimi speciali applicabili nello Stato estero (lett. b).
Cosa si intende per “regime speciale”

Il punto centrale della risposta riguarda proprio la nozione di regime speciale. La Relazione illustrativa al D.Lgs. 142/2018 chiarisce che per “regime speciale” si intende quel trattamento fiscale che l’ordinamento estero riconosce solo al ricorrere di requisiti di straordinarietà o specialità — legati a uno status soggettivo particolare, a una specifica ubicazione territoriale, o al carattere temporaneo dell’agevolazione — laddove nello stesso ordinamento esista un regime ordinario, strutturale, applicabile ad altri contribuenti che svolgono un’analoga attività.

Esempi tipici sono le attività industriali svolte in zone franche, i regimi riservati alle microimprese, o le agevolazioni concesse ad hoc dall’amministrazione finanziaria estera.

Perché il regime serbo è “speciale”

Nel caso analizzato, la società serba beneficia di una detassazione dell’utile societario corrispondente agli investimenti in immobilizzazioni strumentali, a condizione che tali investimenti superino 1 miliardo di dinari serbi e che la società assuma, a tempo indeterminato, almeno 100 lavoratori dipendenti. L’esenzione è concessa per un periodo di 10 anni, proporzionalmente all’investimento effettuato.

L’Agenzia delle Entrate osserva che questa disciplina non si applica a tutte le società commerciali operanti in Serbia, ma è riservata a soggetti con specifiche caratteristiche (investimento minimo, soglia occupazionale, durata determinata). Tre elementi — la durata limitata nel tempo, la soglia minima di investimento, l’obbligo occupazionale — configurano quindi la “specialità” richiesta dalla norma, portando l’Agenzia a qualificare il regime serbo come regime fiscale speciale ai sensi dell’art. 47-bis, comma 1, lett. b), del TUIR. Di conseguenza, viene meno il primo requisito oggettivo della PEX.

Un principio ribadito, non nuovo

La risposta n. 135/2026 conferma l’impostazione già seguita dalla risposta a interpello n. 481 del 27 settembre 2022: per individuare gli Stati a fiscalità privilegiata occorre sempre fare riferimento all’art. 47-bis del TUIR, senza che rilevi il fatto che, al momento dell’investimento originario, la partecipata potesse considerarsi residente in uno Stato a fiscalità ordinaria. L’Agenzia precisa infatti che la disciplina di cui all’art. 1, commi 1007-1008, della legge 205/2017 non è applicabile alle plusvalenze da cessione di partecipazioni.

L’implicazione pratica

Chi detiene partecipazioni in società estere dovrebbe monitorare non solo il regime fiscale generale dello Stato di residenza della partecipata, ma anche l’eventuale esistenza di regimi agevolativi settoriali o soggettivi che, pur non alterando la fiscalità ordinaria del Paese, possono comunque far scattare la qualifica di “regime speciale” e precludere l’accesso alla PEX in sede di cessione.

© 2026 Simone Messori – Dottore Commercialista e Revisore Legale. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta dell’autore.

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