Gruppi societari e perdite fiscali: come gestire il “basket” distinto tra perdite infragruppo e non

Con la crescente diffusione di operazioni straordinarie all’interno dei gruppi societari, sta emergendo un tema tecnico sempre più rilevante: la corretta classificazione e “stratificazione” temporale delle perdite fiscali disponibili, distinguendo tra perdite infragruppo, perdite omologate e perdite non omologate.

Le categorie di perdite e perché contano

Le perdite fiscali possono qualificarsi come infragruppo, omologate o non omologate. Nell’ambito delle prime due categorie, occorre inoltre distinguere quelle formatesi prima del 2024 da quelle successive: solo per queste ultime è infatti prevista una libera circolazione infragruppo, mentre le perdite più risalenti restano soggette a vincoli più stringenti.

Questa distinzione è cruciale per capire quali perdite possano essere riportate senza limitazioni in occasione di una successiva operazione straordinaria infragruppo — fusione, scissione, conferimento d’azienda, oppure trasferimento delle partecipazioni di maggioranza accompagnato da modifica dell’attività. Le perdite maturate da società non coinvolte in tali operazioni seguono invece le regole ordinarie, ma la loro natura e anzianità va comunque monitorata e indicata nell’apposito prospetto “Dati infragruppo” del quadro RS del modello REDDITI SC.

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal DM 27 giugno 2025, decreto attuativo dell’art. 177-ter del TUIR in materia di perdite infragruppo.

Cosa succede quando coesistono perdite di natura diversa

L’art. 6, comma 1, del DM disciplina il caso in cui una società, al momento di un’operazione infragruppo, disponga contemporaneamente di perdite infragruppo, perdite omologate e perdite di altra natura, con un patrimonio netto (contabile o economico) inferiore al totale delle perdite disponibili.

In questi casi, quando l’ammontare complessivo delle perdite eccede il patrimonio netto, l’eccedenza si considera formata prioritariamente dalle perdite non omologate, che devono essere abbandonate. Se invece la società non supera il test di vitalità in occasione della nuova operazione, la conseguenza è più severa: tutte le perdite non omologate vengono perse, mentre restano comunque riportabili, senza ulteriori condizioni, le perdite infragruppo e quelle omologate.

L’ordine di utilizzo delle perdite

L’art. 6, comma 2, del DM fissa un criterio cronologico: si considerano prioritariamente utilizzate, a riduzione degli imponibili, le perdite di formazione meno recente. Per individuare l’anzianità occorre distinguere: per le perdite infragruppo si guarda semplicemente al periodo in cui si sono formate; per quelle omologate, invece, rileva il periodo in cui si è perfezionata l’omologazione, ossia quello della prima operazione straordinaria in cui le perdite hanno superato con esito positivo il test di vitalità e il limite del patrimonio netto.

Il trattamento delle perdite ante 2024

Poiché le perdite formatesi prima del 2024 non possono mai qualificarsi come infragruppo, l’art. 8 del DM stabilisce che, quando coesistono perdite ante 2024 e perdite successive, si applicano gli stessi criteri previsti per il caso generale di coesistenza tra perdite infragruppo/omologate e perdite di diversa natura. In particolare, l’eventuale eccedenza delle perdite rispetto al patrimonio netto si considera formata prioritariamente dalle perdite fiscali ante 2024 (non omologate), e queste ultime si considerano anche prioritariamente utilizzate in presenza di redditi imponibili.

Perché è un tema da presidiare

Per i gruppi societari che hanno realizzato, o stanno pianificando, operazioni straordinarie interne, una mappatura precisa della natura e dell’anzianità delle perdite fiscali disponibili è un passaggio preliminare indispensabile: un errore di classificazione può comportare la perdita definitiva di perdite pregresse altrimenti riportabili.

© 2026 Simone Messori – Dottore Commercialista e Revisore Legale. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta dell’autore.

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