Con il superamento della prima scadenza del 30 giugno 2026 per la presentazione del modello di notifica, della comunicazione rilevante e della dichiarazione fiscale, la Global minimum tax (oggi confluita negli articoli da 308 a 360 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, dopo essere nata nel D.Lgs. 209/2023) entra nella sua fase applicativa concreta. E con essa arriva un tema molto pratico per imprese e professionisti: cosa succede in caso di errori, omissioni o ritardi negli adempimenti dichiarativi?
Il perimetro del ravvedimento operoso
Una FAQ dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le violazioni legate alla tardiva presentazione degli adempimenti GMT rientrano, in linea generale, nell’ambito applicativo del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997). Le regole, tuttavia, non sono uniformi per tutti gli adempimenti: occorre distinguere tra la dichiarazione fiscale vera e propria e le “comunicazioni” (modello di notifica e comunicazione rilevante).
La dichiarazione fiscale: tardiva entro 90 giorni, omessa oltre
Per la dichiarazione fiscale si applicano le regole ordinarie del D.P.R. 322/1998: se la presentazione avviene entro 90 giorni dal termine, la violazione è sanabile come dichiarazione tardiva; oltre questo termine, la dichiarazione si considera omessa, e la sanzione non può più beneficiare della riduzione prevista dal ravvedimento.
Va comunque ricordato che nei primi tre esercizi di applicazione della GMT (2024-2026) opera un regime transitorio che esclude l’irrogazione di sanzioni amministrative, salvo i casi di dolo o colpa grave accertati.
Comunicazione rilevante e modello di notifica: più flessibilità
Per questi due adempimenti informativi, il ravvedimento resta pienamente accessibile anche oltre i 90 giorni, senza il vincolo temporale previsto per la dichiarazione. Una disposizione transitoria specifica prevede inoltre che, per il primo triennio di applicazione, tutte le sanzioni pecuniarie collegate a questi adempimenti siano dimezzate.
Il nodo dei safe harbour: le opzioni restano valide anche se tardive
Il punto più delicato riguarda la sorte delle opzioni esercitate in una comunicazione rilevante trasmessa in ritardo — in particolare l’accesso a regimi come il Transitional CbCR safe harbour. La FAQ chiarisce che tali opzioni restano pienamente valide ed efficaci: la disciplina non prevede alcuna decadenza collegata alla tempestività della trasmissione. Il ritardo comporta quindi solo l’applicazione delle relative sanzioni pecuniarie (anch’esse ravvedibili e dimezzate nel primo triennio), senza pregiudicare l’accesso ai regimi semplificati.
Il passaggio successivo
Il versamento delle somme dovute a titolo di ravvedimento dovrà essere effettuato con specifici codici tributo, che saranno istituiti con apposita risoluzione dell’Agenzia, seguendo lo stesso schema già adottato per i versamenti conseguenti alla dichiarazione fiscale.
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