La fusione per incorporazione tra fondi UCITS di diversi Paesi dell’Unione Europea non genera alcuna tassazione immediata per gli investitori residenti in Italia. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 149 del 20 luglio 2026, intervenendo su un’operazione che coinvolgeva fondi irlandesi destinati a confluire in comparti di un fondo UCITS lussemburghese, gestiti dalla medesima società di gestione.
L’operazione: razionalizzare la struttura senza cambiare la sostanza economica
L’operazione descritta nell’interpello rientra tra le fusioni transfrontaliere disciplinate dalla direttiva 2009/65/CE (la UCITS IV) e risponde a un’esigenza sempre più diffusa nell’industria del risparmio gestito europeo: razionalizzare le strutture societarie, ridurre i costi amministrativi e concentrare in un’unica struttura patrimoni oggi distribuiti tra più veicoli di investimento.
Dal punto di vista tecnico, i fondi irlandesi incorporati vengono sciolti senza essere liquidati, e l’intero patrimonio — comprensivo di attività e passività — confluisce nei fondi lussemburghesi incorporanti. Gli investitori ricevono quote dei nuovi fondi secondo un rapporto di cambio fisso pari a 1:1, mantenendo così sostanzialmente invariata la propria posizione economica.
Il quesito: l’assegnazione delle nuove quote è un evento fiscalmente rilevante?
Proprio questo passaggio — l’assegnazione delle nuove quote agli investitori italiani — è stato al centro del quesito posto all’Agenzia: può configurare un evento fiscalmente rilevante ai sensi dell’art. 10-ter della legge n. 77/1983, la norma che disciplina la tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo esteri armonizzati?
Nel ricostruire il quadro normativo, l’Amministrazione ricorda che la disciplina fiscale individua puntualmente i casi in cui sorge un reddito imponibile: la distribuzione di proventi durante il possesso delle quote, il riscatto o la liquidazione dell’investimento, la cessione delle quote, oppure la conversione da un comparto a un altro dello stesso fondo — quest’ultima normalmente assimilata a un rimborso seguito da una nuova sottoscrizione.
Perché la fusione non genera imposizione
La fusione tra fondi, secondo l’Agenzia, non rientra tra questi eventi imponibili. La ragione risiede nella natura stessa dell’operazione, che non comporta alcun disinvestimento da parte del partecipante: l’investitore non vende le proprie quote, non riceve somme di denaro e non consegue alcun provento. Le quote del fondo incorporato vengono semplicemente sostituite con quote di pari valore del fondo incorporante.
A supporto di questa conclusione, l’Agenzia richiama la definizione della normativa europea, secondo cui la fusione comporta lo scioglimento del fondo incorporato “senza liquidazione” — un passaggio caratterizzato dalla continuità del rapporto di investimento, e non dalla sua estinzione. Per questo motivo non è possibile assimilare la fusione né a una cessione né a una liquidazione delle quote.
Un principio già consolidato, ora esteso al contesto transfrontaliero
La risposta richiama precedenti orientamenti dell’Agenzia (tra cui la risposta n. 206/2024 e le risposte nn. 56 e 69 del 2026), che avevano già riconosciuto la neutralità fiscale di analoghe fusioni tra organismi di investimento collettivo. Con questo chiarimento, il principio viene esteso e confermato anche al caso di fusioni UCITS transfrontaliere tra Stati membri diversi.
Ne consegue che l’attribuzione agli investitori italiani delle quote del fondo incorporante non genera né redditi di capitale né redditi diversi, e che pertanto non deve essere applicata la ritenuta del 26% prevista dall’art. 10-ter della legge n. 77/1983.
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