Per gli enti del Terzo settore, stabilire se un’attività di interesse generale debba considerarsi commerciale o meno ai fini delle imposte sui redditi passa attraverso un confronto puntuale tra i corrispettivi percepiti e i costi effettivamente sostenuti per svolgerla. Un tema che nella prassi genera non poche incertezze applicative, specialmente quando l’attività viene svolta anche a favore di soggetti terzi rispetto agli aderenti all’ente.
Il criterio di base
Le attività di interesse generale mantengono natura non commerciale quando sono svolte gratuitamente, oppure dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi sostenuti per realizzarle, tenendo conto anche degli eventuali contributi economici erogati da enti pubblici. È inoltre prevista una soglia di tolleranza: la natura non commerciale si conserva anche quando i ricavi superano i costi effettivi per non più del 6%, purché questo scostamento non si protragga per oltre tre periodi d’imposta consecutivi.
Una nozione di costo più ampia di quella fiscale ordinaria
Un aspetto rilevante riguarda proprio la definizione di “costi effettivi”: si tratta di una nozione più estesa rispetto a quella tradizionalmente utilizzata in ambito fiscale, che normalmente richiama solo i costi di diretta imputazione. Nel caso degli enti del Terzo settore, invece, vanno considerati anche i costi indiretti e generali, compresi quelli di natura finanziaria e tributaria, purché imputabili all’attività di interesse generale. Questa impostazione si applica indipendentemente dalla composizione delle entrate dell’ente: anche quando una parte dei proventi complessivi ha natura non corrispettiva – pensiamo a liberalità o quote associative – l’intero ammontare dei costi effettivi va comunque confrontato con le sole entrate di natura corrispettiva.
Quando la ripartizione dei costi diventa necessaria
Il discorso si complica quando entrano in gioco le disposizioni che escludono determinate attività dal test di commercialità: è il caso, ad esempio, delle attività di particolare interesse scientifico, delle prestazioni rese dalle organizzazioni di volontariato, o delle prestazioni corrispettive erogate dalle associazioni di promozione sociale nei confronti dei propri iscritti. Queste ultime, tuttavia, restano escluse dal test solo quando rivolte agli associati: se la medesima attività di interesse generale viene prestata anche a favore di terzi, questa componente deve essere sottoposta a valutazione.
In questi casi ibridi, occorre operare una ripartizione proporzionale dei costi, individuando quali siano riferibili unicamente alle prestazioni rese nei confronti dei terzi, e non all’intero complesso dei costi sostenuti dall’ente. Il criterio suggerito è quello del rapporto tra i corrispettivi percepiti dagli utenti non associati e il totale dei proventi dell’attività, secondo il principio generale della proporzionalità già noto in ambito fiscale. Solo una volta effettuata questa imputazione pro quota è possibile verificare correttamente se il segmento di attività svolto verso i terzi debba essere qualificato come commerciale, per poi procedere alla valutazione complessiva sulla natura dell’ente.
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