Dall’inizio del 2026, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale hanno a disposizione un regime forfetario dedicato, che produce effetti sia sul fronte delle imposte dirette sia su quello IVA. Uno strumento pensato per semplificare la gestione fiscale di questi enti, ma che nella sua applicazione pratica ha sollevato alcuni dubbi, ora chiariti dall’Amministrazione finanziaria.
Come funziona sul piano reddituale
Il regime consente di determinare il reddito imponibile applicando ai ricavi percepiti un coefficiente di redditività particolarmente favorevole: 1% per le organizzazioni di volontariato, 3% per le associazioni di promozione sociale. Per accedervi, l’ente deve aver percepito, nel periodo d’imposta precedente, ricavi non superiori a 85.000 euro, soglia calcolata considerando tutti i proventi rilevanti ai fini delle imposte dirette.
Le semplificazioni sul fronte IVA
Sul piano IVA, il regime replica in larga parte l’impostazione già nota per il forfetario di professionisti e imprese individuali: gli enti che aderiscono non applicano l’IVA in rivalsa sulle operazioni effettuate, non detraggono l’imposta sugli acquisti, e sono esonerati dalla quasi totalità degli adempimenti connessi, inclusi fatturazione e certificazione dei corrispettivi.
Il nodo del disallineamento tra nozione IVA e nozione reddituale
Un dubbio applicativo di rilievo nasceva dal fatto che la nozione di “commercialità” valida ai fini reddituali, introdotta dal Codice del Terzo settore, non coincide con quella rilevante ai fini IVA, che continua a fare riferimento ai presupposti tradizionali della disciplina IVA. Poteva quindi accadere che un’attività di interesse generale risultasse non commerciale ai fini delle imposte dirette, ma comunque rilevante ai fini IVA – con la conseguente incertezza su come trattare queste attività “ibride” nell’ambito del regime forfetario.
Il chiarimento: esclusione IVA per tutta l’attività, plafond solo reddituale
L’Amministrazione ha chiarito che le semplificazioni IVA connesse all’opzione per il regime forfetario si applicano con riferimento all’intera attività svolta dall’ente, comprese quelle attività che, pur qualificandosi come non commerciali ai fini delle imposte dirette, resterebbero altrimenti rilevanti ai fini IVA. In altre parole: una volta verificato il rispetto della soglia di 85.000 euro – calcolata sui soli componenti rilevanti ai fini reddituali – l’ente beneficia dell’esclusione IVA per tutte le attività svolte, indipendentemente dalla loro natura commerciale o meno ai fini dei redditi. Resta fermo, però, che queste ultime attività, essendo rilevanti solo ai fini IVA, non concorrono al calcolo del plafond di accesso al regime.
Cosa resta comunque obbligatorio
Anche in regime forfetario, permangono alcuni adempimenti specifici. È consentita, seppur non obbligatoria, la tenuta del prospetto già utilizzato da chi applicava il precedente regime agevolato per le associazioni sportive e simili. Per le attività di spettacolo o intrattenimento, disciplinate da normative specifiche, resta comunque fermo l’obbligo di certificare i corrispettivi mediante titolo di accesso, ricevuta o altro strumento semplificato previsto dalla relativa normativa di settore.
© 2026 Simone Messori – Dottore Commercialista e Revisore Legale. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta dell’autore.
