Credito d’imposta sui dividendi esteri: la giurisprudenza di merito diventa più restrittiva

Dopo una lunga fase favorevole ai contribuenti sul fronte dei rimborsi della maggiore imposta italiana versata sui dividendi esteri soggetti a imposizione sostitutiva, gli ultimi mesi hanno fatto registrare un’inversione di tendenza: diverse pronunce di primo grado hanno infatti dato ragione all’Amministrazione finanziaria, ritenendo legittimo il silenzio-rifiuto opposto alle richieste di rimborso.

Il contesto: l’orientamento favorevole ai contribuenti

Per comprendere la portata di questo cambio di rotta occorre ricordare da dove nasce l’orientamento favorevole ai contribuenti, sviluppatosi soprattutto con riferimento ai rapporti con gli Stati Uniti. Il principio di fondo, elaborato dalla Corte di Cassazione, è che quando la convenzione contro le doppie imposizioni nega il credito d’imposta solo nel caso in cui la tassazione con ritenuta avvenga su richiesta del beneficiario, mentre nella realtà tale tassazione con ritenuta o imposta sostitutiva è obbligatoria, l’imposta estera deve considerarsi detraibile. Questo principio è stato recepito da numerose pronunce di merito favorevoli ai contribuenti.

La svolta restrittiva

Più recentemente, però, si sono affacciate decisioni di segno opposto. Una di queste ha offerto un’interpretazione più restrittiva della clausola convenzionale, valorizzando la lettera della disposizione secondo cui nessuna deduzione è accordata quando il reddito è assoggettato in Italia a ritenuta a titolo d’imposta. Secondo questa lettura, il correttivo alla doppia imposizione andrebbe ricercato altrove – tipicamente in una riduzione dell’aliquota applicata nel Paese estero – e la detrazione dell’imposta estera dall’imposta sostitutiva italiana non sarebbe interpretativamente ammissibile senza un intervento normativo o convenzionale che ne definisca in modo puntuale le modalità di calcolo.

Un orientamento di tenore simile emerge anche da altre pronunce di merito, secondo cui il criterio applicabile resta quello generale del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che inibisce il credito d’imposta per i redditi esteri che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente in Italia. In questi casi, i giudici hanno ritenuto che i principi elaborati con riferimento ai rapporti con gli Stati Uniti non possano essere estesi automaticamente a convenzioni stipulate con altri Paesi, anche quando il testo della clausola convenzionale risulti sostanzialmente analogo.

Un caso particolare: il calciatore estero e la tassazione per trasparenza

Merita menzione anche un caso più articolato, riguardante un ex calciatore straniero con residenza fiscale in Italia, che aveva costituito all’estero una società per la gestione dei propri diritti di immagine, ritenuta dal Fisco meramente interposta e quindi fiscalmente inesistente, con conseguente tassazione per trasparenza in Italia. La questione riguardava la possibilità di ottenere il rimborso della ritenuta applicata all’estero sul dividendo poi effettivamente percepito. Pur trattandosi di una fattispecie più ampia e diversa rispetto ai casi precedenti, anche in questo caso i giudici hanno concluso che il credito per le imposte estere trova un limite invalicabile nella disposizione che lo riconosce solo in relazione ai redditi soggetti a imposizione ordinaria.

Le implicazioni pratiche

Il quadro che emerge è quello di una giurisprudenza di merito sempre meno compatta, con orientamenti che si stanno progressivamente irrigidendo rispetto alla fase iniziale, favorevole ai contribuenti. Chi si trova ad affrontare istanze di rimborso legate a dividendi esteri soggetti a imposizione sostitutiva farebbe bene, quindi, a valutare con attenzione lo stato dell’arte più recente della giurisprudenza, senza dare per scontato l’esito favorevole che caratterizzava le prime pronunce sul tema.

© 2026 Simone Messori – Dottore Commercialista e Revisore Legale. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta dell’autore.

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