Dal 31 dicembre 2023 i gruppi multinazionali e nazionali con ricavi consolidati superiori a 750 milioni di euro sono soggetti a un livello di tassazione minima del 15%. Ecco una guida ai punti essenziali della normativa italiana di recepimento.
D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 · Pubblicato in G.U. n. 301 del 28/12/2023 · Aggiornato con D.Lgs. 192/2025
Il quadro internazionale: Pillar Two e Direttiva UE
Il D.Lgs. 209/2023 recepisce la Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, che a sua volta attua le Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) elaborate dall’OCSE il 14 dicembre 2021 nell’ambito del progetto BEPS 2.0.
L’obiettivo è garantire che i grandi gruppi di imprese – multinazionali e, in Italia, anche puramente nazionali – versino un’imposta effettiva minima del 15% in ciascun Paese in cui operano, indipendentemente dalla struttura di gruppo e dai regimi fiscali locali.
Riferimento normativo primario: le disposizioni del Titolo II del D.Lgs. 209/2023 (artt. 8–60) devono essere interpretate e applicate tenendo conto del Commentary OCSE del 14 marzo 2022 e delle successive Administrative Guidance, cui il decreto rinvia espressamente (art. 9, comma 3).
Ambito di applicazione: chi è coinvolto?
Soglia dimensionale
Le norme si applicano alle imprese localizzate in Italia facenti parte di un gruppo multinazionale o nazionale i cui ricavi consolidati siano pari o superiori a 750 milioni di euro in almeno 2 dei 4 esercizi immediatamente precedenti (art. 10).
Entità escluse
Sono escluse dall’imposizione integrativa le entità statali, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni senza scopo di lucro, i fondi pensione, i fondi di investimento che siano controllanti capogruppo e i veicoli di investimento immobiliare nella stessa posizione (art. 11).
La struttura dell’imposizione integrativa: tre livelli
Il decreto istituisce tre tipologie di imposta minima, che operano in modo gerarchico e coordinato:
| Imposta | Chi la versa | In relazione a… | Decorrenza |
|---|---|---|---|
| Imposta Minima Integrativa (IIR) | Controllante capogruppo italiana; partecipante intermedia; partecipante parzialmente posseduta | Imprese a bassa imposizione del gruppo, localizzate in altri Paesi | Esercizi dal 31/12/2023 |
| Imposta Minima Suppletiva (UTPR) | Imprese del gruppo localizzate in Italia (solidalmente) | Imprese a bassa imposizione quando l’IIR non è stata applicata nel Paese della capogruppo | Esercizi dal 31/12/2024 |
| Imposta Minima Nazionale (QDMTT) | Imprese del gruppo localizzate in Italia (solidalmente) | Imprese italiane soggette a bassa imposizione effettiva | Esercizi dal 31/12/2023 |
Gerarchia di priorità: la QDMTT (imposta minima nazionale) agisce da «scudo» perché, se qualificata, riduce fino ad azzeramento l’IIR che la controllante estera dovrebbe altrimenti applicare sulle entità italiane. Questo incentiva i Paesi a introdurre una propria imposta integrativa nazionale.
Come si calcola l’aliquota di imposizione effettiva (ETR)?
L’ETR di un gruppo per un determinato Paese è calcolata per esercizio e per Paese, come rapporto tra le imposte rilevanti rettificate (artt. 27–32) e il reddito netto rilevante del Paese (art. 33):
ETR = Imposte rilevanti rettificate del Paese ÷ Reddito netto rilevante del Paese
Se ETR < 15% → scatta l’imposizione integrativa sul profitto eccedente (reddito netto rilevante al netto della riduzione da attività economica sostanziale).
Il reddito rilevante
Si parte dall’utile o perdita contabile netta dell’esercizio – determinata secondo i principi contabili della controllante capogruppo – e si apportano le variazioni previste dall’art. 23, tra cui: onere fiscale netto, dividendi esclusi, plusvalenze/minusvalenze escluse su partecipazioni, utili asimmetrici su cambi esteri, oneri pensionistici maturati.
La riduzione da attività economica sostanziale (SBIE)
L’art. 35 prevede che il reddito netto rilevante sia ridotto di un importo pari alla somma tra:
- 5% delle spese salariali ammissibili dei dipendenti impiegati nel Paese (con aliquote transitorie più elevate fino al 2032, secondo l’Allegato B);
- 5% del valore contabile netto delle immobilizzazioni materiali ammissibili localizzate nel Paese (parimenti con aliquote transitorie crescenti sino al 2032).
Questa riduzione disincentiva l’applicazione dell’imposta nei confronti di imprese con reale sostanza economica locale.
Obblighi dichiarativi e di versamento
- Comunicazione rilevante (GloBE Information Return)Ogni impresa localizzata in Italia (o la società locale designata per il gruppo) presenta la comunicazione rilevante con le informazioni di Paese per Paese, la struttura societaria e i dati per il calcolo dell’ETR. Termine:15° mesesuccessivo all’ultimo giorno dell’esercizio di riferimento (art. 51). Per il primo esercizio transitorio il termine è esteso al18° mese(art. 58).
- Dichiarazione annualeLa dichiarazione relativa all’IIR, all’UTPR e alla QDMTT viene presentata entro lo stesso termine della comunicazione rilevante (art. 53, comma 1).
- Versamento in due rateIl 90% dell’imposta va versato entro l’11° mesesuccessivo all’ultimo giorno dell’esercizio; il saldo residuo entro il mese successivo alla scadenza per la dichiarazione annuale (art. 53, comma 2).
- Esenzione transitoria dalle sanzioniPer iprimi tre esercizidi applicazione non si applicano sanzioni, salvo dolo o colpa grave (art. 53, comma 5). Le sanzioni per omessa comunicazione rilevante sono ridotte del 50% nel medesimo triennio.
Scadenza imminente: per i gruppi il cui esercizio coincide con l’anno solare 2024, la comunicazione rilevante (GIR) scade il 30 giugno 2026 e il versamento della prima rata era atteso entro il 30 novembre 2025. Si raccomanda di verificare le scadenze specifiche per esercizi non coincidenti con l’anno solare.
Regimi semplificati e safe harbour transitorio
L’art. 39 consente all’impresa dichiarante di optare per regimi semplificati concordati a livello OCSE/UE. Il più rilevante in fase di avvio è il Transitional CbCR Safe Harbour: se i dati della Rendicontazione Paese per Paese (Country-by-Country Report) soddisfano determinate soglie semplificate, l’imposizione integrativa per quel Paese è considerata pari a zero per il periodo transitorio.
Le condizioni attuative dei regimi semplificati sono recepite con decreto del MEF, da aggiornare al variare delle linee guida OCSE.
Principali disposizioni transitorie
| Norma | Contenuto |
|---|---|
| Art. 54 – Imposte anticipate/differite | Nell’esercizio transitorio si considerano le imposte anticipate e differite iscritte a bilancio all’inizio del periodo, con regole specifiche per quelle originate dopo il 30/11/2021. |
| Art. 55 – SBIE transitoria | Le aliquote di riduzione da attività economica sostanziale partono dal 10% (spese salariali) e dall’8% (immobilizzazioni) per il 2023, convergendo gradualmente al 5% a partire dal 2033. |
| Art. 56 – Fase iniziale internazionale | Esenzione nei primi 5 anni per i gruppi alla prima fase dell’attività internazionale (non più di 6 Paesi; beni tangibili fuori dal Paese di riferimento ≤ 50 M€). |
| Art. 57 – Differimento UTPR | Se la controllante estera risiede in uno Stato membro UE che ha optato per il differimento dell’IIR equivalente, le imprese italiane versano l’UTPR a partire dal 31/12/2023. |
Le altre novità del D.Lgs. 209/2023: residenza fiscale e CFC
Il decreto ha introdotto rilevanti modifiche anche al di fuori della Global Minimum Tax:
Residenza delle persone fisiche (art. 1)
Viene ridefinito l’art. 2, comma 2, TUIR: sono residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno nel territorio dello Stato la residenza civilistica, il domicilio (inteso come luogo di prevalente sviluppo delle relazioni personali e familiari) o la presenza fisica. Decade la centralità formale dell’iscrizione anagrafica, ora semplice presunzione relativa.
Residenza di società ed enti (art. 2)
Viene aggiornato l’art. 73 TUIR, introducendo il concetto di gestione ordinaria in via principale (svolgimento continuato degli atti di gestione corrente) accanto alla sede di direzione effettiva (assunzione continuata delle decisioni strategiche). Entrambi i criteri operano a fianco della sede legale come criteri alternativi di residenza.
Semplificazione CFC (art. 3)
La soglia di tassazione effettiva per le società estere controllate scende al 15% (in coerenza con l’aliquota Pillar Two), con regole aggiornate per il calcolo dell’ETR delle controllate e con una nuova opzione per l’imposta sostitutiva del 15% sull’utile contabile netto delle controllate estere (rinnovabile per trienni).
Implicazioni operative per i gruppi italiani
I principali adempimenti pratici che i gruppi interessati devono presidiare includono:
- Mappatura delle entità del gruppo e verifica del raggiungimento della soglia dei 750 M€ di ricavi consolidati nei quattro esercizi precedenti;
- Determinazione dell’ETR per ciascun Paese in cui il gruppo è presente;
- Valutazione dell’applicabilità del safe harbour transitorio (CbCR) e degli altri regimi semplificati;
- Identificazione dell’impresa dichiarante o local filing entity per gli adempimenti comunicativi in Italia;
- Raccordo tra i sistemi informativi contabili e le basi dati del CbCR per la produzione della GloBE Information Return;
- Analisi degli impatti sul calcolo delle imposte anticipate/differite nella fase transitoria (art. 54);
- Verifica delle disposizioni transitorie per i gruppi in fase iniziale di internazionalizzazione (art. 56).
Fonti di riferimento: D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (G.U. n. 301/2023) · D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 (modifiche) · Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio · OCSE, GloBE Model Rules (14 dicembre 2021) · OCSE, Commentary to the GloBE Model Rules (14 marzo 2022) · Administrative Guidance OCSE successive.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono parere professionale. Per valutazioni specifiche sulla situazione del vostro gruppo, contattatami.
© 2026 Simone Messori – Dottore Commercialista e Revisore Legale. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta dell’autore.
