Con un comunicato stampa del 7 luglio 2026, l’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha reso noto che l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del direttore Vincenzo Carbone del 6 luglio 2026, ha approvato nuove istruzioni operative che integrano le Linee guida sulla gestione del rischio fiscale per le imprese in regime di adempimento collaborativo. Il documento è frutto del lavoro congiunto del tavolo tecnico Agenzia delle Entrate-OIC, e prosegue il percorso avviato con le indicazioni del 2025 e del gennaio 2026.
Le nuove schede affrontano due casistiche specifiche, con una netta divisione di competenze: l’OIC cura gli aspetti contabili, mentre l’Agenzia presidia i profili fiscali.
Il trattamento contabile delle criptovalute
Il primo caso analizzato riguarda una società, che redige il bilancio secondo le norme del codice civile, che ha acquistato Bitcoin, Ethereum e Solana. Si tratta di valute digitali registrate su un registro distribuito basato su crittografia, non emesse da alcuna autorità e che non generano un contratto tra il titolare e un’altra parte.
L’OIC richiama il criterio della destinazione previsto dal paragrafo 31 dell’OIC 12, in base al quale gli elementi patrimoniali destinati a un utilizzo durevole vanno iscritti tra le immobilizzazioni (art. 2424-bis, comma 1, codice civile). La classificazione dipende quindi dalla volontà della direzione aziendale e dall’effettiva capacità della società di detenere le criptovalute per un periodo prolungato:
- se destinate a permanere durevolmente nel patrimonio, le criptovalute vanno classificate tra le immobilizzazioni immateriali, iscritte al costo di acquisto. Per analogia con l’OIC 16 (che esclude dall’ammortamento i beni la cui utilità non si esaurisce, come terreni e opere d’arte), le criptovalute non vanno assoggettate ad ammortamento, mentre restano applicabili le regole dell’OIC 9 sulle svalutazioni per perdite durevoli di valore, con il fair value (al netto dei costi di vendita) come unica configurazione possibile di valore recuperabile;
- se destinate alla vendita nella normale operatività, vanno invece classificate tra le rimanenze di magazzino, secondo le regole dell’OIC 13: iscrizione iniziale al costo di acquisto e valutazione successiva al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dal mercato (fair value al netto dei costi di vendita).
Eventuali modifiche delle politiche contabili precedentemente adottate a seguito di queste indicazioni si contabilizzano come cambiamento di principi contabili ai sensi dell’OIC 29.
Il diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura
Il secondo caso riguarda una società che sottoscrive un contratto per l’utilizzo esclusivo di un’infrastruttura identificata — ad esempio una tratta di fibra ottica — di durata determinata (10 anni), con corrispettivo pagato in un’unica soluzione alla sottoscrizione. La proprietà e la manutenzione dell’infrastruttura restano in capo al fornitore, senza altri servizi accessori né contratti collegati da leggere congiuntamente.
Secondo l’OIC, la fattispecie è assimilabile a un contratto di locazione ex art. 1571 del codice civile. In base al paragrafo 65 dell’OIC 12, i corrispettivi per il godimento di beni di terzi (compresi canoni di locazione finanziaria, usufrutto, enfiteusi e diritto di superficie) vanno iscritti alla voce B8 del conto economico.
L’Appendice A dell’OIC 12 qualifica come locazione finanziaria l’operazione che trasferisce al locatario la parte prevalente dei rischi e dei benefici legati ai beni locati. In presenza di un maxicanone iniziale, la quota di competenza dell’esercizio va imputata alla voce B8, mentre la parte non di competenza va rinviata agli esercizi successivi tramite un risconto attivo.
Nel caso esaminato, quindi, la società rileva il corrispettivo versato alla sottoscrizione nei risconti attivi, imputando a conto economico (voce B8) solo la quota di competenza di ciascun esercizio.
Perché queste linee guida contano
Il regime di adempimento collaborativo, istituito nel 2015 e rafforzato dal D.Lgs. 221/2023 con soglie di accesso progressivamente più ampie, richiede alle imprese aderenti un sistema efficace di controllo del rischio fiscale, certificabile e supportato dal dialogo preventivo con l’Amministrazione finanziaria. Le nuove schede su criptovalute e diritto d’uso offrono un punto di riferimento operativo su due fattispecie fino a oggi prive di indicazioni contabili-fiscali organiche, riducendo l’incertezza per le imprese che detengono asset digitali o gestiscono contratti di utilizzo esclusivo di infrastrutture.
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