Si fa sempre più acceso il dibattito attorno alla natura potenzialmente elusiva delle cosiddette holding “statiche” — società che trattengono al proprio interno gli utili trasferiti dalle società operative partecipate, senza ridistribuirli ai soci persone fisiche.
Il vantaggio fiscale della holding e il rischio di abuso
Il vantaggio derivante dalla tassazione dei dividendi in capo alla holding, pari all’1,2% (contro il 26% di ritenuta che sconterebbe direttamente il socio persona fisica), è generalmente considerato lecito, in quanto riflette una caratteristica strutturale del sistema di tassazione dei gruppi societari. Secondo una parte della dottrina, però, questo vantaggio manterrebbe la propria natura sistemica solo finché resta transitorio: se gli utili vengono trattenuti dalla holding per orizzonti di medio-lungo periodo, il differimento della tassazione IRPEF in capo al socio potrebbe diventare sostanzialmente definitivo, integrando così una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente.
Questa lettura si fonda sull’Atto di indirizzo del MEF del 27 febbraio 2025, che ricomprende tra i vantaggi fiscali rilevanti anche i differimenti di imposizione, quando si traducano in un rinvio della tassazione sine die o significativamente posticipato — non semplicemente temporaneo.
Le contestazioni in corso
Queste posizioni dottrinarie stanno trovando spazio anche in concrete attività di verifica dell’Agenzia delle Entrate, che in alcuni casi contesta un presunto differimento sine die anche con riferimento a dividendi trasferiti alle holding in annualità recentissime — inclusi il 2024, il 2025 e persino il 2026. Secondo l’impostazione dei verificatori, se gli utili percepiti dalla holding vengono investiti in strumenti finanziari o assicurativi che il socio persona fisica avrebbe potuto sottoscrivere direttamente (titoli di Stato, obbligazioni, fondi comuni, polizze), la struttura societaria si ridurrebbe a una costruzione priva di sostanza, finalizzata unicamente a evitare la ritenuta del 26%, con conseguente contestazione — in capo alla società che eroga i dividendi — delle omesse ritenute ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 600/73.
Perché questa ricostruzione appare eccessiva
Questa impostazione presenta più di un punto debole. Anzitutto, appare logicamente incoerente ravvisare un differimento “sine die” per dividendi percepiti dalla holding in anni molto recenti, se non addirittura nell’annualità in corso: per definizione, non è ancora trascorso alcun arco temporale che consenta di valutare se il differimento sia effettivamente non temporaneo, nel senso richiesto dall’Atto di indirizzo del MEF.
In secondo luogo, nemmeno le ricostruzioni più rigorose sono mai arrivate a sostenere che la holding non possa in alcun modo trattenere i dividendi, ipotizzando di fatto un obbligo di immediata ridistribuzione ai soci persone fisiche — obbligo che non trova alcun fondamento normativo. La società holding, del resto, è uno strumento non solo previsto ma incentivato dall’ordinamento, proprio per razionalizzare gli investimenti e mantenere i capitali nell’ambito del regime d’impresa (si pensi alla disciplina del conferimento a realizzo controllato di cui all’art. 177, commi 2 e 2-bis, del TUIR). È quindi del tutto fisiologico che una holding mantenga al proprio interno, anche per alcuni anni, risorse finanziarie in attesa di individuare l’investimento più coerente con le proprie strategie.
Le cautele operative consigliabili
Considerata la posizione restrittiva che sta emergendo nella prassi accertativa, è comunque opportuno adottare alcune cautele preventive:
- esplicitare, in sede di costituzione di nuove holding, le finalità extrafiscali dell’operazione (gestione meno conflittuale della società operativa, separazione tra proprietà e gestione, passaggio generazionale ordinato, ecc.);
- documentare e conservare traccia delle attività imprenditoriali valutate dai soci della holding, anche quando non si sono concretizzate;
- per l’impiego della liquidità, privilegiare strumenti di finanza aziendale più sofisticati rispetto ai semplici titoli di Stato o obbligazioni ordinarie — ad esempio quote di OICR chiusi o strumenti finanziari riservati a società di capitali o investitori professionali — così da marcare, anche sul piano fattuale, la distanza rispetto agli investimenti che il socio persona fisica avrebbe potuto effettuare direttamente.
