Un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità torna a essere ribadito con forza: modificare da un esercizio all’altro i criteri con cui si valutano le poste di bilancio, senza che ricorrano circostanze eccezionali e senza darne conto in modo adeguato nella nota integrativa, non è una semplice irregolarità formale. Può diventare il presupposto per una contestazione ben più grave, quella di bancarotta impropria da falso in bilancio.
Il meccanismo della responsabilità
La logica seguita dai giudici è lineare quanto severa. Quando la deroga ai criteri di valutazione ha l’effetto di occultare o ritardare l’emersione di perdite significative, l’amministratore che se ne avvale finisce per impedire alla società di attivare per tempo gli strumenti previsti dalla legge: la ricapitalizzazione, la messa in liquidazione, l’accesso a procedure di composizione della crisi. Il risultato è che il dissesto, anziché essere arginato, si aggrava ulteriormente.
In questi casi trova applicazione il principio del concorso causale tra condotte: la scelta di alterare i criteri contabili non resta un fatto isolato, ma si salda causalmente con l’aggravamento del dissesto societario, fino a rilevare penalmente come contributo alla bancarotta.
Cosa dice la norma sui criteri di valutazione
Il Codice civile impone che i criteri di valutazione non possano essere modificati da un esercizio all’altro, salvo casi eccezionali; quando questo accade, l’amministratore è tenuto a motivarne le ragioni e a indicarne l’influenza sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria ed economica in nota integrativa. La violazione di questo obbligo di continuità e trasparenza, se non sorretta da una giustificazione solida, integra gli estremi del falso in bilancio.
Le implicazioni per amministratori e organi di controllo
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, relativa al caso di un’impresa editoriale, ha confermato la responsabilità degli amministratori proprio su questi presupposti, mentre ha rinviato a un nuovo giudizio la posizione del sindaco, segno che la valutazione della responsabilità dell’organo di controllo richiede un accertamento più articolato rispetto a quella degli amministratori.
Il messaggio che se ne ricava per la prassi professionale è chiaro: ogni cambiamento nei criteri contabili deve essere sempre supportato da ragioni oggettive e documentate, e la nota integrativa non può ridursi a un adempimento burocratico, ma deve rappresentare lo strumento con cui l’amministratore rende conto, in modo trasparente, delle scelte valutative operate.
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