Come si contabilizzano le criptovalute in bilancio: il criterio della gerarchia delle fonti

Le criptovalute continuano a rappresentare un terreno privo di una disciplina contabile dedicata all’interno dei principi nazionali. Per colmare questo vuoto, un recente intervento congiunto dell’Organismo Italiano di Contabilità e dell’Amministrazione finanziaria ha messo a punto uno strumento operativo pensato per orientare le imprese nella corretta mappatura e gestione dei profili contabili e fiscali connessi al possesso di questi strumenti.

Il criterio guida: la gerarchia delle fonti

In assenza di una disciplina specifica per fatti aziendali particolari, il principio contabile di riferimento impone alla società di individuare il trattamento più appropriato guardando, in via analogica, alle disposizioni previste per casi similari, e solo in via residuale ai postulati generali di redazione del bilancio. È questo il criterio applicato al caso delle criptovalute, tipicamente bitcoin, ethereum e strumenti assimilabili: attività digitali registrate su registri distribuiti, protette crittograficamente, non emesse da un’autorità centrale e prive di un rapporto contrattuale tra il possessore e una controparte.

La natura giuridico-contabile

Sul piano della natura, le criptovalute vengono ricondotte alla categoria dei beni immateriali, per tre caratteristiche che le contraddistinguono: l’assenza di consistenza fisica, la mancanza del carattere monetario (non attribuiscono cioè il diritto a incassare una somma di denaro determinata o determinabile) e la loro identificabilità individuale, potendo essere cedute separatamente dal complesso aziendale.

La classificazione dipende dalla destinazione

La collocazione in bilancio segue il criterio della destinazione economica:

  • le criptovalute destinate a rimanere durevolmente nel patrimonio aziendale vanno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali, al costo di acquisto, senza essere assoggettate ad ammortamento (trattandosi di beni la cui utilità non si esaurisce nel tempo), fermo restando l’obbligo di valutarne eventuali perdite durevoli di valore;
  • le criptovalute destinate alla cessione nell’ambito dell’attività ordinaria vanno invece classificate tra le rimanenze, iscritte inizialmente al costo e successivamente valutate al minore tra costo di acquisto e valore di realizzo desumibile dal mercato, al netto dei costi di vendita.
Il trattamento fiscale: irrilevanza delle valutazioni

Sul fronte fiscale, la norma di riferimento del Testo Unico delle Imposte sui Redditi stabilisce che i componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione delle criptoattività non concorrono alla formazione del reddito imponibile, né ai fini IRES né ai fini IRAP. Resta invece imponibile la differenza tra il corrispettivo effettivamente incassato e il valore fiscalmente riconosciuto, nel momento in cui la criptovaluta viene ceduta contro moneta o permutata con altri beni.

Questa impostazione mira a neutralizzare l’incidenza delle oscillazioni di valore tipiche di questi strumenti, indipendentemente dal fatto che siano iscritti tra le immobilizzazioni o tra le rimanenze. Ne consegue che, a fronte delle variazioni di valore rilevate contabilmente, l’impresa dovrà operare le corrispondenti variazioni in aumento o in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi, così da rendere fiscalmente neutra la componente valutativa.

Uno strumento operativo di questo tipo può risultare particolarmente utile per le imprese che detengono criptovalute, offrendo un punto di riferimento affidabile per costruire procedure interne coerenti tra profilo contabile e profilo fiscale.

© 2026 Simone Messori – Dottore Commercialista e Revisore Legale. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta dell’autore.

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