Sindaci di società quotate: un dovere di vigilanza che non ammette scorciatoie

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione torna a delineare con precisione i confini della responsabilità dei sindaci nelle società quotate, con particolare riferimento alla vigilanza sulla disciplina in materia di remunerazione degli organi sociali e di operazioni con parti correlate.

Il caso: contestazioni sui principi di legalità e determinatezza

Nella vicenda esaminata, i sindaci coinvolti sostenevano che la loro condotta non potesse essere sanzionata, poiché né le carenze riscontrate nella relazione sulla remunerazione né la scorretta applicazione della disciplina sulle parti correlate erano, secondo il regime allora vigente, espressamente sanzionate a carico della società o degli amministratori. La Corte ha ritenuto infondata questa linea difensiva.

Il perimetro del dovere di vigilanza

La normativa di settore impone all’organo di controllo di vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo. A questo si affiancano poteri specifici: i sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo, richiedere agli amministratori informazioni sull’andamento delle operazioni sociali, ed estendere queste richieste anche alle società controllate.

Non basta l’irregolarità: serve la conoscibilità

Un punto centrale della decisione riguarda il criterio con cui valutare la responsabilità dei sindaci per le carenze rilevate nella relazione sulla remunerazione approvata dal consiglio di amministrazione. La Corte chiarisce che tale responsabilità non è automatica e non discende dalla mera esistenza di un’inesattezza documentale: perché si configuri, occorre che la lacuna riguardasse profili conoscibili con l’ordinaria diligenza professionale, rispetto ai quali i sindaci non abbiano attivato i poteri-doveri di cui disponevano.

Le operazioni con parti correlate: un dovere che si estende oltre l’interesse dei soci

Sul fronte della vigilanza relativa alle operazioni con parti correlate, la Cassazione ribadisce che il dovere di controllo dei sindaci copre l’intera attività sociale, a tutela non solo dell’interesse dei soci ma anche di quello, concorrente, dei creditori. Nelle società quotate questo dovere si fa ancora più stringente, in ragione della funzione di garanzia dell’equilibrio del mercato che l’organo di controllo è chiamato a svolgere.

Le regole sulle operazioni con parti correlate nascono proprio per assicurare trasparenza in presenza di situazioni potenzialmente connotate da conflitto di interessi, dando prevalenza alla sostanza dei rapporti rispetto alla loro forma giuridica. In questo contesto, ai sindaci non è richiesto di esprimersi sul merito o sull’opportunità economica delle operazioni, ma è comunque loro imposto di non limitarsi a un controllo puramente formale: hanno il dovere di rilevare e segnalare eventuali criticità sostanziali, anche quando le procedure adottate risultino solo apparentemente conformi.

Una funzione più ampia della semplice repressione

La Corte conclude affermando che si tratta di doveri sufficientemente determinati e riconoscibili in anticipo dai componenti dell’organo di controllo, i quali non hanno la semplice funzione di intercettare violazioni già sanzionate altrove, ma quella – più ampia – di garantire, nei confronti degli azionisti, dei creditori e del mercato finanziario nel suo complesso, che la società quotata operi nel rispetto della legge e del proprio atto costitutivo.

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