Correzione degli errori contabili: la procedura semplificata riguarda solo le imprese revisionate

Una recente circolare interpretativa fa il punto su un tema che, dopo l’introduzione delle nuove regole sulla correzione degli errori contabili rilevanti a partire dai bilanci 2025, presenta ancora numerosi profili applicativi da chiarire. Il tema centrale riguarda chi possa effettivamente beneficiare della cosiddetta procedura semplificata di correzione.

Cosa cambia con la procedura semplificata

La novità principale consiste nella possibilità di riconoscere fiscalmente i componenti di reddito corretti in bilancio nell’esercizio in cui la correzione viene operata, senza dover presentare una dichiarazione integrativa riferita al periodo d’imposta in cui l’errore era stato originariamente commesso. Un vantaggio operativo non trascurabile, che semplifica notevolmente la gestione degli errori contabili pregressi.

Il requisito soggettivo: la revisione legale obbligatoria

La norma di riferimento, inserita nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, circoscrive l’applicazione della procedura semplificata ai soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti. Restano quindi escluse le imprese che si sottopongono a revisione solo su base volontaria, anche se di fatto la effettuano regolarmente.

Un punto specifico riguarda il momento in cui tale requisito deve sussistere: secondo l’interpretazione più accreditata, la condizione della revisione legale obbligatoria deve essere verificata con riferimento all’esercizio in cui l’errore viene corretto, non a quello in cui l’errore era stato originariamente commesso.

Il ruolo dell’esito della revisione

La disciplina non fornisce indicazioni esplicite sull’esito che l’attività di revisione deve avere perché la procedura semplificata sia applicabile. Tuttavia, appare ragionevole ritenere che la procedura non possa trovare applicazione nei casi in cui il revisore, nell’esprimere il proprio giudizio sul bilancio, rilevi un’applicazione scorretta della disciplina sulla correzione degli errori contabili, ad esempio contestando un’errata qualificazione dell’errore come non rilevante.

Non solo derivazione rafforzata

Un chiarimento importante riguarda l’ambito soggettivo di applicazione: la rilevanza fiscale delle poste correttive non è limitata ai soli soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata. Questo comporta che anche le micro imprese che determinano il reddito secondo l’impostazione giuridico-formale possano, in alcuni casi residuali – ad esempio quando sono tenute alla revisione legale in quanto controllano società obbligate alla redazione del bilancio consolidato – rientrare nell’ambito applicativo della disciplina.

La stessa logica si applica agli enti non commerciali che svolgono attività di natura commerciale e sono sottoposti a forme di vigilanza o controllo legale dei conti, nonché – con le opportune cautele – alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, quando l’errore contabile e la relativa correzione trovino corrispondenza anche nel bilancio della casa madre, se quest’ultima è a sua volta soggetta a revisione legale obbligatoria.

Il caso dei soggetti esteri residenti in Italia

Merita un cenno a parte la situazione dei soggetti fiscalmente residenti in Italia che redigono il proprio bilancio secondo i principi contabili vigenti nella loro giurisdizione di origine. Quando questi principi coincidono con gli standard internazionali IAS/IFRS o con principi contabili locali assimilabili, l’applicabilità della disciplina sulla correzione degli errori non dovrebbe porre particolari dubbi, sempre che sussistano le altre condizioni richieste, inclusa la revisione obbligatoria. Più complesso è il caso di soggetti che adottano principi contabili “ibridi”, accompagnati da un rendiconto integrativo predisposto secondo gli standard internazionali: anche in questa ipotesi, la correzione contabile dovrebbe poter beneficiare della disciplina in commento, quantomeno per gli errori relativi a scritture non oggetto di rettifica nel rendiconto integrativo.

© 2026 Simone Messori – Dottore Commercialista e Revisore Legale. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta dell’autore.

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