Un intervento correttivo alla riforma fiscale ha chiarito, in via definitiva, che gli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali continueranno a distinguere le attività commerciali da quelle non commerciali, ai fini IRAP, secondo gli stessi criteri utilizzati fino al 2025, senza alcuna soluzione di continuità rispetto al passato.
Il problema di partenza
Anche dopo l’entrata in vigore delle disposizioni fiscali del Codice del Terzo settore, l’ambito IRAP continua a non avere una disciplina specifica dedicata agli enti del Terzo settore. Questi soggetti, quindi, applicano le regole generali previste per gli enti privati non commerciali, contenute nella disciplina IRAP ordinaria, indipendentemente dalla natura dell’attività effettivamente svolta: gli enti del Terzo settore restano infatti soggetti passivi IRAP a prescindere da come viene qualificata la loro attività.
Il rischio che la modifica normativa ha scongiurato
Senza l’intervento correttivo, l’applicazione delle disposizioni fiscali del Codice del Terzo settore avrebbe comportato l’utilizzo, anche ai fini IRAP, dei nuovi criteri di qualificazione della commercialità introdotti dal Codice stesso. Questo avrebbe potuto determinare, in alcuni casi, il passaggio di un ente da una qualificazione commerciale a una non commerciale ai fini IRAP – con un effetto paradossalmente penalizzante, perché il costo del lavoro riferito all’attività istituzionale (una componente particolarmente rilevante per gli enti socio-assistenziali e sanitari) sarebbe rimasto in larga parte indeducibile, non essendo tutte le deduzioni ordinariamente previste applicabili agli enti non commerciali.
La soluzione adottata
Per evitare questo effetto distorsivo, è stata introdotta una disposizione specifica che stabilisce la continuità dei criteri di qualificazione fiscale ai fini IRAP: la natura commerciale o meno dell’attività continuerà a essere determinata sulla base delle regole del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, e non dei nuovi criteri del Codice del Terzo settore. Questa decorrenza è stata volutamente allineata a quella generale prevista per l’entrata in vigore del Titolo X del Codice.
Come si calcola la base imponibile IRAP
Il calcolo della base imponibile IRAP per gli enti del Terzo settore segue regole differenziate a seconda della struttura dell’attività svolta. Quando l’ente esercita unicamente l’attività istituzionale, si applica il metodo cosiddetto “retributivo”. Quando invece, accanto all’attività istituzionale, l’ente svolge anche un’attività commerciale non prevalente, trova applicazione il metodo “misto”, ulteriormente differenziato a seconda che il reddito d’impresa sia determinato con le regole ordinarie oppure in modo forfetario.
Un’asimmetria voluta dal legislatore
Questa scelta normativa genera, come riconosciuto dalla stessa relazione illustrativa al provvedimento, un’asimmetria tra il regime IRES e il regime IRAP applicabile agli enti del Terzo settore. Si tratta però di un effetto consapevole: l’obiettivo del legislatore è stato quello di salvaguardare la continuità della base imponibile del tributo regionale, evitando ripercussioni indesiderate legate all’entrata a regime della riforma del Terzo settore sul fronte delle imposte dirette.
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