Utili extracontabili nelle società a ristretta base: la presunzione di distribuzione diventa norma di legge

Un provvedimento correttivo alla riforma fiscale, approvato in via definitiva agli inizi di agosto, introduce finalmente una codificazione normativa di un meccanismo che finora era di matrice esclusivamente giurisprudenziale: la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, nelle società di capitali caratterizzate da un numero ristretto di soci.

Come funzionava finora il meccanismo

Nelle società a ristretta base sociale, quando un accertamento nei confronti della società fa emergere utili non dichiarati, è prassi consolidata che l’Amministrazione finanziaria proceda a un secondo accertamento, questa volta a carico dei singoli soci, attribuendo loro pro quota tali utili, salva la possibilità per il socio di fornire prova contraria. Il fondamento di questo automatismo è di matrice giurisprudenziale: la ristrettezza della compagine sociale presuppone, secondo questa impostazione, un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo tra i soci, tale da rendere plausibile che gli utili occulti siano stati effettivamente percepiti da tutti loro.

I due limiti imposti dalla legge delega

La legge delega per la riforma fiscale aveva previsto la codificazione di questo meccanismo, ma a condizione che il legislatore delegato introducesse due limiti precisi a tutela dei soci: l’esclusione della presunzione nei casi in cui il maggior reddito accertato derivi dal recupero di costi esistenti ma indeducibili, e la natura necessariamente finanziaria del maggior reddito attribuito al socio.

Come funziona la nuova norma

La nuova disposizione conferma l’impostazione di fondo: se in sede di accertamento del reddito di una società a ristretta base sociale emerge un reddito occulto, si presume – salvo prova contraria – che sia stato distribuito ai soci. Il Fisco non deve quindi dimostrare l’effettivo incasso da parte dei soci; sono questi ultimi, semmai, a dover fornire la prova contraria, ad esempio dimostrando che gli utili non sono stati percepiti perché reinvestiti nella società o accantonati, oppure dimostrando la propria estraneità alla gestione sociale.

La presunzione opera in presenza di componenti positivi non contabilizzati e non dichiarati, oppure in caso di componenti negativi inesistenti ma dedotti. Questa seconda ipotesi rappresenta un netto superamento dell’orientamento giurisprudenziale finora prevalente, secondo cui la presunzione si applicava in qualsiasi caso di disconoscimento di un costo, anche per semplici difetti di competenza o di inerenza: con la nuova norma, invece, la presunzione scatta solo quando il costo dedotto risulti proprio inesistente.

La tassazione degli utili presunti

Un aspetto rilevante riguarda le modalità di tassazione: gli utili di cui si presume la distribuzione saranno tassati in capo ai soci con le regole ordinarie previste per i dividendi. Resta tuttavia un margine di incertezza sulla lettera della norma riguardo alla persistenza o meno del prelievo alla fonte del 26% attualmente previsto sui dividendi, e quindi sulla legittimità della prassi – finora seguita dagli uffici – di notificare due accertamenti distinti alla società, senza toccare direttamente i soci se non per la loro eventuale responsabilità solidale.

Il superamento di un altro filone giurisprudenziale

La nuova disciplina supera anche un diverso orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in sede di accertamento, non troverebbero applicazione nei confronti dei soci le limitazioni alla tassazione dei dividendi altrimenti previste dalla disciplina generale.

La decorrenza

Sul fronte della decorrenza, va segnalato che il legislatore, laddove ha voluto introdurre una disciplina transitoria specifica per altre disposizioni del medesimo provvedimento correttivo, lo ha fatto espressamente. In assenza di un’analoga previsione per la disciplina sulla presunzione di distribuzione degli utili, le nuove regole dovrebbero quindi trovare applicazione anche nei procedimenti di accertamento già in corso.

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