Fusione tra enti religiosi: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

te sui redditi.

Il fronte IVA: nessuna imposta, ma attenzione alla destinazione dei beni

Sul piano IVA, il trasferimento di beni mobili e immobili nell’ambito della fusione resta escluso dal campo di applicazione dell’imposta, per mancanza del presupposto oggettivo. In base al principio di alternatività IVA-registro, trova quindi applicazione l’imposta di registro.

Registro, ipotecaria e catastale: imposta fissa a determinate condizioni

Gli atti di trasferimento a titolo gratuito dei beni possono beneficiare del regime agevolato previsto per le riorganizzazioni tra enti non commerciali appartenenti alla medesima struttura (art. 1, comma 737, legge n. 147/2013): in questo caso le tre imposte si applicano in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna. Il beneficio, come ricordato anche dalla circolare n. 2/2014, richiede però che ricorrano congiuntamente tre condizioni:

  • il trasferimento avvenga a titolo gratuito;
  • l’operazione sia qualificabile come riorganizzazione strutturale;
  • gli enti coinvolti appartengano alla medesima struttura organizzativa, inseriti in un sistema gerarchico di coordinamento, vigilanza e controllo.
Imposte sui redditi: la vera linea di demarcazione è la destinazione dei beni

È sul fronte delle imposte dirette che il principio di diritto offre l’indicazione più operativa, distinguendo nettamente due situazioni.

Beni già commerciali che restano commerciali. Se i beni appartenevano già alla sfera commerciale dell’ente incorporato e confluiscono nella sfera commerciale dell’ente incorporante, la fusione mantiene piena neutralità fiscale, senza emersione di plusvalenze. Il principio, che discende dal combinato disposto degli articoli 172, comma 1, e 174 del TUIR, è confermato anche dalla risoluzione n. 152/2008.

Beni che passano dalla sfera istituzionale a quella commerciale. Qui il trasferimento può assumere rilevanza fiscale. Se i beni non erano relativi all’attività d’impresa dell’ente incorporato e confluiscono nell’attività d’impresa dell’ente incorporante, si applica in via analogica l’art. 171, comma 2, del TUIR (disciplina della trasformazione da ente non commerciale a società commerciale), con rinvio alla disciplina del conferimento per i beni non ricompresi nell’azienda dell’ente. La valorizzazione avviene secondo i criteri degli articoli 67 e 68 del TUIR, assumendo il valore normale e determinando, ove ne ricorrano i presupposti, l’emersione di una plusvalenza imponibile (in linea con la risposta n. 489/2020).

In conclusione, per gli immobili strumentali ammortizzabili l’ingresso nell’attività d’impresa avviene al costo storico, senza plusvalenze (artt. 65, comma 3-bis, TUIR e 4 D.P.R. n. 689/1974). Per gli immobili non strumentali, invece, il bene va valorizzato al valore normale, con possibile tassazione della plusvalenza realizzata — salvo che l’ente incorporato possieda l’immobile da oltre cinque anni, ipotesi in cui il trasferimento non genera plusvalenze imponibili.

Perché conviene prestare attenzione

Per gli enti religiosi e per chi li assiste, il principio di diritto rappresenta un utile punto fermo: la fusione non è mai fiscalmente “neutra in automatico”, ma richiede una verifica puntuale della natura commerciale o istituzionale dei beni trasferiti e della relativa anzianità di possesso, elementi che determinano l’eventuale emersione di materia imponibile.

© 2026 Simone Messori – Dottore Commercialista e Revisore Legale. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta dell’autore.

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