Perdite fiscali nelle operazioni straordinarie: le novità del modello REDDITI SC 2026

Con il modello REDDITI SC 2026 cambia il modo in cui va gestita, dal punto di vista dichiarativo, la sorte delle perdite fiscali coinvolte in operazioni straordinarie. La novità principale riguarda l’introduzione della sezione II del quadro RV, che affianca il tradizionale quadro RS nella gestione di questa materia.

Chi deve compilare la nuova sezione

Rispetto allo scorso anno, cambia in modo significativo la platea dei soggetti tenuti alla compilazione. Non si tratta più soltanto delle società coinvolte in fusioni e scissioni: rientrano ora anche le società interessate da conferimenti d’azienda (sia la conferitaria sia la conferente), oltre alle società le cui partecipazioni di maggioranza sono state trasferite, quando questo trasferimento si accompagna a un cambiamento dell’attività principale esercitata.

In tutte queste ipotesi trovano applicazione le limitazioni al riporto delle perdite fiscali previste dall’art. 84, comma 3, del TUIR (e dall’art. 176, comma 5-bis, per i casi di fusione/scissione). Il rigo RS45A, presente nel modello dello scorso anno per dettagliare le perdite non più riportabili, scompare: la relativa individuazione avviene ora direttamente nel quadro RV.

La regola del blocco delle perdite

L’art. 84, comma 3, del TUIR nega il riporto delle perdite quando si verificano contemporaneamente due condizioni: il trasferimento a terzi delle partecipazioni di maggioranza e la modifica dell’attività principale esercitata nei periodi in cui le perdite sono maturate. Le perdite “congelate” da questa norma sono quelle esistenti al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento (o al termine del periodo in corso, se il trasferimento avviene dopo la prima metà dell’esercizio).

Il riporto resta però possibile se la società supera il cosiddetto test di vitalità — un parametro legato a ricavi, proventi dell’attività caratteristica e costo del lavoro — entro il limite del patrimonio netto (economico, se certificato da perizia giurata, altrimenti contabile), con alcuni correttivi per conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti.

Un esempio numerico

Si pensi a una società che operava nella siderurgia, con perdite pregresse, il cui controllo viene ceduto a metà febbraio 2025 a un nuovo socio che ne cambia contestualmente l’attività, orientandola verso la logistica. Trattandosi di un trasferimento avvenuto nella prima metà del periodo d’imposta, le perdite soggette a limitazione sono quelle risultanti al 31 dicembre 2024, pari, nell’esempio, a 580.000 euro, a fronte di un patrimonio netto a valore economico (da perizia) di 600.000 euro: il test di vitalità e il limite del patrimonio netto risultano superati, e le perdite restano quindi integralmente riportabili.

Nel 2025 la società realizza un’ulteriore perdita di 10.000 euro. Nella sezione II del quadro RV va segnalata, con l’apposito codice previsto per il rigo dedicato all’utilizzo, l’operazione di trasferimento con modifica dell’attività, indicando la data dell’operazione, il patrimonio netto di riferimento e l’ammontare delle perdite totali e riportabili. Le perdite pregresse, avendo superato con esito positivo i test previsti, si considerano “omologate” secondo l’art. 4 del DM 27 giugno 2025, e vanno riportate nell’apposito prospetto delle perdite infragruppo, con indicazione del codice fiscale della nuova controllante.

Un dettaglio da non trascurare: la perdita di 10.000 euro maturata nel 2025 non rientra invece tra le perdite infragruppo da indicare in quel prospetto, perché l’appartenenza al gruppo, in questo caso, decorre solo dalla data del trasferimento (15 febbraio 2025) e non copre l’intero periodo d’imposta.

Perché prestare attenzione

La corretta qualificazione e stratificazione temporale delle perdite fiscali coinvolte in operazioni straordinarie non è un mero adempimento formale: incide direttamente sulla possibilità di utilizzare in futuro le perdite pregresse a riduzione degli imponibili, e richiede una verifica puntuale, operazione per operazione, dei requisiti di vitalità e di capienza patrimoniale.

© 2026 Simone Messori – Dottore Commercialista e Revisore Legale. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta dell’autore.

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