Bonus R&S e Patent box: quando va restituito il credito d’imposta?

Tra i temi affrontati da Assonime nella circolare n. 17/2026 vi è una questione che interessa da vicino le imprese innovative: cosa succede al credito d’imposta ricerca e sviluppo già fruito, quando le medesime spese vengono successivamente utilizzate anche ai fini del nuovo Patent box? Un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, secondo l’Associazione, meriterebbe un ripensamento.

Il meccanismo premiale del nuovo Patent box

Il nuovo Patent box prevede un meccanismo premiale che consente, a partire dal periodo d’imposta in cui un bene immateriale ottiene un titolo di privativa industriale, di applicare una maggiorazione del 110% alle spese di ricerca e sviluppo che hanno contribuito alla creazione del bene — a condizione che tali spese non risalgano a oltre otto periodi d’imposta prima di quello in cui si ottiene il titolo di privativa.

La regola della “nettizzazione” e la restituzione del bonus R&S

Se l’impresa ha già beneficiato, sulle stesse spese, del credito d’imposta R&S ordinario, la base di calcolo di quest’ultimo deve essere considerata al netto di altre sovvenzioni ricevute per le medesime spese — categoria in cui rientra anche il nuovo Patent box. Ne consegue che, se l’impresa intende applicare il meccanismo premiale sulle spese già agevolate con il credito R&S, quest’ultimo va ricalcolato al netto del beneficio Patent box e restituito.

Il caso esaminato: quando restituire, se manca la capienza fiscale?

Il nodo pratico affrontato dalla risposta a interpello n. 102/2026 riguarda una società che, nel 2025, intende beneficiare del meccanismo premiale, ma le cui basi imponibili IRES e IRAP non sono sufficientemente capienti per accogliere integralmente la variazione in diminuzione del 110% da Patent box.

Secondo l’istante, andrebbe seguito un approccio “sostanzialistico”: ai fini IRES, il vantaggio non si realizzerebbe nel momento in cui la variazione in diminuzione genera una perdita fiscale riportabile, ma solo nei periodi d’imposta in cui quella perdita viene effettivamente utilizzata a riduzione del reddito imponibile. Ai fini IRAP, invece — dove non esiste la possibilità di riportare un valore della produzione negativo — se la base imponibile non è capiente, l’agevolazione semplicemente non risulta fruita. In entrambi i casi, secondo questa impostazione, la base di calcolo del credito R&S non andrebbe “nettizzata” fino a quando il beneficio Patent box non si concretizza davvero.

La posizione dell’Agenzia: la restituzione è dovuta comunque

L’Agenzia delle Entrate non ha condiviso questa impostazione: ai fini IRES, la restituzione del credito R&S deve avvenire nel periodo d’imposta in cui la variazione in diminuzione del 110% viene indicata in dichiarazione, indipendentemente dal risultato fiscale del periodo. Lo stesso vale ai fini IRAP, a prescindere dalla concreta fruizione del beneficio.

Le perplessità di Assonime

Assonime ha espresso dubbi su questa impostazione, ritenendo più corretto l’approccio sostanzialistico proposto dall’istante: il credito R&S dovrebbe essere restituito solo quando il vantaggio da Patent box si concretizza effettivamente. L’Associazione segnala anche un problema pratico: ragionare in termini di “capienza” delle basi imponibili rispetto a una singola variazione in diminuzione è spesso difficile, perché nella pratica concorrono alla stessa perdita fiscale più variazioni contemporaneamente, rendendo arbitrario isolare la quota “imputabile” al solo Patent box. In alternativa, Assonime suggerisce una possibile modifica normativa che, mantenendo fermo il credito R&S già fruito, calcoli la base costi del Patent box al netto del credito R&S maturato sulle stesse spese.

© 2026 Simone Messori – Dottore Commercialista e Revisore Legale. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta dell’autore.

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