Le schede tecniche allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 200904/2026, pensate per orientare le imprese aderenti al regime di adempimento collaborativo, offrono un’indicazione operativa importante su un tema da sempre incerto per mancanza di una disciplina contabile nazionale specifica: come trattare in bilancio le criptovalute detenute da una società.
Il punto di partenza: l’analogia con principi già esistenti
In assenza di una regola dedicata, l’OIC richiama il principio generale dell’OIC 11 (§ 4): quando i principi contabili nazionali non disciplinano espressamente un fatto aziendale specifico, la società deve sviluppare un trattamento contabile per analogia, facendo riferimento a disposizioni che regolano casi simili, oltre che alle finalità e ai postulati generali di bilancio.
Le schede tecniche si concentrano sul caso di una società che ha acquistato Bitcoin, Ethereum e Solana, adottando la nozione di “cripto-valuta” elaborata dall’IFRS Interpretation Committee (IFRIC) nel 2019 — una definizione che prescinde volutamente dalle categorie giuridiche del Regolamento UE 2023/1114 (MiCAR), restando ancorata a criteri più tecnici e contabili: si tratta di valute digitali o virtuali basate su un registro distribuito protetto da crittografia, non emesse da alcuna autorità e che non generano un contratto tra il titolare e un’altra parte.
Perché le criptovalute sono un “bene immateriale”
Analizzando la natura giuridico-contabile di questi asset, l’OIC ne conclude l’inquadramento nella categoria dei beni immateriali secondo la definizione dell’OIC 24 (§ 9), sulla base di tre caratteristiche: assenza di consistenza fisica; natura di bene non monetario, non dando diritto a incassare un importo di denaro determinato o determinabile; identificabilità individuale, potendo essere cedute separatamente dalla società che le detiene.
Il criterio della destinazione decide la collocazione in bilancio
Coerentemente con l’orientamento dottrinale prevalente, l’OIC conferma che la classificazione in bilancio segue il criterio della destinazione previsto dall’OIC 12 (§ 31): ciò che conta è la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere le criptovalute per un periodo prolungato.
Se la destinazione è duratura, le criptovalute vanno classificate tra le immobilizzazioni immateriali, con conseguente iscrizione al costo di acquisto. Se invece sono destinate alla vendita nell’ambito della normale operatività, vanno classificate tra le rimanenze di magazzino, in quanto beni immateriali acquistati per la rivendita senza subire trasformazioni rilevanti.
Ammortamento: sì o no?
Per le criptovalute classificate come immobilizzazioni, si pone il tema dell’ammortamento. L’OIC 24 prevede in linea generale l’ammortamento sistematico delle immobilizzazioni immateriali a vita limitata; tuttavia, applicando per analogia il principio dell’OIC 16 (§ 58) — secondo cui i cespiti la cui utilità non si esaurisce, come terreni e opere d’arte, non si ammortizzano — le schede tecniche concludono che le criptovalute non debbano essere assoggettate ad ammortamento.
Restano invece pienamente applicabili le regole dell’OIC 9 sulle svalutazioni per perdite durevoli di valore: se il valore recuperabile scende sotto il valore contabile, occorre rilevare la differenza a conto economico come perdita durevole. Per le criptovalute, l’unica configurazione di valore recuperabile ammessa è il fair value al netto dei costi di vendita.
Per le criptovalute classificate tra le rimanenze si applica invece l’OIC 13: valutazione al minore tra costo di acquisto e valore di realizzazione desumibile dal mercato, anch’esso rappresentato, in questo caso, dal fair value al netto dei costi di vendita.
Un chiarimento che riduce l’incertezza operativa
Le eventuali modifiche alle politiche contabili già adottate in passato, derivanti da questi nuovi orientamenti, vanno trattate come cambiamenti di principi contabili secondo l’OIC 29. Per le imprese che detengono asset digitali, queste schede tecniche offrono finalmente un riferimento operativo strutturato, colmando un vuoto che per anni ha lasciato ampio margine di discrezionalità interpretativa.
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