Cripto-attività e scambio automatico di informazioni: i chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria

L’Amministrazione finanziaria ha recentemente fatto chiarezza su una serie di dubbi applicativi che da tempo interessavano i prestatori di servizi legati alle cripto-attività, nell’ambito degli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina europea sullo scambio automatico di informazioni fiscali. Il quadro di riferimento è quello dello standard internazionale elaborato in sede OCSE per la raccolta e lo scambio di dati relativi alle attività digitali.

Portafoglio clienti e sede dell’attività

Un primo dubbio riguardava la possibilità che la semplice presenza di una clientela in una determinata giurisdizione facesse scattare automaticamente gli obblighi di comunicazione, come se ciò configurasse una sede abituale dell’attività in quel territorio. La risposta è negativa: l’esistenza di un portafoglio di clienti, da sola, non è sufficiente a determinare tale collegamento territoriale, né fa quindi scaturire in automatico gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica.

Pagamenti al dettaglio e soglia dei 50mila dollari

Le operazioni di pagamento al dettaglio regolate in cripto-attività vanno comunicate come tali quando il prestatore agisce per conto del cliente pagatore e l’importo supera i 50mila dollari statunitensi. Se invece il prestatore opera per conto dell’esercente che riceve il pagamento, la qualificazione dell’operazione cambia, e in presenza di obblighi antiriciclaggio che impongono l’identificazione del cliente dell’esercente, anche quest’ultimo assume rilevanza come utente ai fini della comunicazione.

Come identificare la cripto-attività oggetto di comunicazione

Quando è disponibile un codice identificativo internazionale specifico per la cripto-attività, il prestatore deve utilizzarlo per la comunicazione; in mancanza di tale codice si deve riportare la denominazione completa dell’attività digitale.

Sede di direzione effettiva e trasferimenti a garanzia

In assenza di documentazione più puntuale, il prestatore può fare riferimento alla sede principale dell’entità per individuarne la giurisdizione di residenza. Per quanto riguarda i trasferimenti di cripto-attività effettuati a titolo di garanzia o nell’ambito di un prestato, questi non vanno qualificati come operazioni di scambio, ma come semplici trasferimenti, salvo poi distinguere correttamente, nelle comunicazioni, l’erogazione e la restituzione del prestito rispetto al deposito e alla restituzione della garanzia, e gli eventuali importi corrisposti a titolo di remunerazione.

Soggetti esclusi e attività finanziarie tokenizzate

È stato inoltre chiarito che il prestatore può avvalersi delle informazioni già disponibili, anche nell’ambito di altri standard internazionali di scambio, per qualificare un’entità come soggetto escluso dagli obblighi, ma solo quando tali dati permettono di verificare con certezza la sua natura di istituzione finanziaria. Quanto alle attività finanziarie emesse in forma digitale o tokenizzata, non tutte rientrano automaticamente nella definizione di cripto-attività: quando un’attività può essere detenuta e trasferita solo tramite intermediari tradizionali autorizzati, la qualificazione come cripto-attività va esclusa.

Portafogli di moneta elettronica multivaluta

Infine, per i portafogli di moneta elettronica che contengono saldi in valute diverse, ogni saldo mantiene la propria qualificazione secondo la valuta di riferimento, ma ai fini della comunicazione l’intero portafoglio detenuto dallo stesso titolare va trattato come un unico conto di deposito, con conseguente aggregazione dei saldi e degli interessi maturati secondo le regole ordinarie di conversione valutaria.

© 2026 Simone Messori – Dottore Commercialista e Revisore Legale. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta dell’autore.

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