Le persone fisiche residenti in Italia sono tenute a indicare nel quadro RW del modello REDDITI (o nel quadro W del 730) il possesso di attività finanziarie estere, salvo che ricorrano gli esoneri previsti dalla normativa sul monitoraggio fiscale (art. 4 del D.L. 167/90). Tra le attività oggetto di questo obbligo rientrano anche le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, oltre alle polizze vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie assicurative estere.
Come si valorizzano queste posizioni
Per la compilazione del quadro RW, il valore da indicare è quello di mercato, rilevato al termine dell’anno solare sulla base della documentazione fornita dall’intermediario o dall’ente estero. Se il contratto non rappresenta un’attività finanziaria quotata, si utilizza il valore nominale o, in mancanza, il valore di rimborso. Per le forme di previdenza complementare vere e proprie, va indicata la posizione individuale maturata nel periodo d’imposta, come risultante dalla documentazione rilasciata dal fondo estero.
Il caso della previdenza obbligatoria: nessun obbligo di monitoraggio
Un chiarimento importante riguarda le forme di previdenza complementare obbligatoria: le somme versate per obbligo di legge a enti di previdenza complementare esteri — l’esempio tipico è il cosiddetto “secondo pilastro svizzero” — non sono oggetto di monitoraggio fiscale, proprio perché si tratta di una forma di previdenza obbligatoria, sebbene tecnicamente complementare rispetto a quella statale. Lo stesso trattamento di esonero si applica alle forme di previdenza complementare estera rese obbligatorie da contratti collettivi nazionali (e non da semplici accordi individuali).
Il nodo del “terzo pilastro”: obbligo di indicazione in RW, ma esenzione da IVAFE
Più articolato è il caso delle forme previdenziali facoltative, come il cosiddetto “terzo pilastro svizzero”. A differenza della previdenza professionale obbligatoria (LPP), il terzo pilastro è una scelta volontaria del lavoratore: mancando il requisito dell’obbligatorietà, queste posizioni non beneficiano dell’esonero dal monitoraggio e devono quindi essere indicate nel quadro RW, come confermato anche da un precedente intervento dell’Agenzia delle Entrate su un caso di erogazione in un’unica soluzione da parte di un ente elvetico di previdenza di terzo pilastro.
Nonostante l’obbligo di monitoraggio, però, sia la previdenza complementare obbligatoria sia quella facoltativa (terzo pilastro incluso) restano escluse dall’IVAFE, l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero. La ragione tecnica risiede nel fatto che, ai fini della definizione di “prodotti finanziari” rilevante per l’IVAFE, occorre fare riferimento all’ambito di applicazione dell’imposta di bollo prevista dal D.P.R. 642/72, che esclude espressamente le comunicazioni relative a prodotti finanziari emesse da fondi di previdenza complementare — sia obbligatoria sia facoltativa.
In sintesi
Per chi detiene posizioni di previdenza complementare estera, la regola pratica è quindi duplice: se la previdenza è obbligatoria (per legge o per contratto collettivo), non c’è obbligo né di indicazione in RW né di IVAFE; se è facoltativa (come il terzo pilastro svizzero), l’indicazione in RW resta dovuta, ma l’IVAFE continua a non applicarsi.
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