Bilanci di liquidazione: la facoltà (inedita) di valutare gli attivi al valore di realizzo

Oltre al criterio generale di valutazione delle attività — il minore tra costo e valore di realizzo — il nuovo OIC 5 sui bilanci di liquidazione introduce una possibilità del tutto nuova nel panorama contabile italiano: la facoltà di valutare le attività al valore di realizzo in liquidazione anche quando questo sia superiore al valore netto contabile.

Tre condizioni per attivare la facoltà

Il paragrafo 86 del nuovo principio subordina questa opzione valutativa a tre requisiti che devono sussistere congiuntamente:

  1. il valore di realizzo in liquidazione deve essere significativamente superiore al valore netto contabile (il caso tipico è quello di beni già completamente ammortizzati);
  2. il bene deve essere vendibile nelle condizioni attuali, senza che siano necessarie modifiche che ne ritarderebbero la cessione;
  3. le trattative di vendita devono essere già in una fase avanzata — cliente individuato, chiusura dell’operazione ragionevolmente vicina — in modo che la stima del valore di realizzo risulti attendibile e non meramente prospettica.

Se una società decide di avvalersi di questa facoltà, deve applicarla in modo uniforme a tutti i beni che soddisfano questi requisiti, senza possibilità di scelte selettive.

Dove si iscrivono le rivalutazioni

Le rivalutazioni operate secondo questo criterio alternativo trovano collocazione in una voce specifica del conto economico, la A5-ter “Rivalutazioni della procedura liquidatoria”, introdotta proprio per accogliere questa fattispecie del tutto nuova.

Gli effetti fiscali: un doppio binario che si chiude solo alla vendita

Sul piano fiscale, queste rivalutazioni non generano alcun costo fiscalmente riconosciuto aggiuntivo: la plusvalenza iscritta in bilancio resta fiscalmente irrilevante fino a quando non si configuri come effettivamente “realizzata” (o destinata a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) secondo le regole ordinarie dell’art. 86 del TUIR. Si determina così un doppio binario tra valori civilistici e fiscali: a fronte dell’iscrizione contabile in A5-ter corrisponde una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, che verrà poi riassorbita da una corrispondente variazione in aumento al momento dell’effettiva vendita del bene.

Il nodo della distribuibilità della riserva

Un aspetto lasciato irrisolto dal principio riguarda la distribuibilità della riserva generata da queste rivalutazioni. Il richiamo, per analogia, alle regole dell’OIC 28 sul patrimonio netto suggerirebbe l’indistribuibilità tipica delle riserve da rivalutazione — che riflettono un reddito solo stimato, non ancora realizzato. Tuttavia, nel contesto specifico della liquidazione, si può ritenere lecita l’inclusione di tali importi in un’eventuale ripartizione anticipata ai soci, proprio perché le condizioni richieste per l’esercizio della facoltà (trattative avanzate, stima attendibile) rendono il valore atteso ben più concreto del solito, e perché comunque i liquidatori restano vincolati alle garanzie e alle responsabilità previste dall’art. 2491 del codice civile a tutela dei creditori sociali.

In altre parole, la liquidazione introduce un sistema di garanzie che non trova equivalente nelle ordinarie riserve da rivalutazione di legge, riducendo il rischio che questa nuova facoltà valutativa si traduca in un pregiudizio per i creditori.

© 2026 Simone Messori – Dottore Commercialista e Revisore Legale. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta dell’autore.

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